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Forlì, 06/06/2017
Prot. n. 172/2017

Bozza decreto nuovi limiti per vini immessi al consumo


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In attesa della veste “ufficiale” si rimette qui di seguito un estratto della bozza del decreto tra Mipaaf e Ministero della Salute, relativamente ai limiti imposti per l’immissione dei vini al consumo.

Si tratta pertanto di una bozza che dovrebbe abrogare il vecchio D.m. 29 dicembre 1986:

Articolo 1.

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di

0,2 mg/l di arsenico;

60 mg/l di acido borico;

0,01 mg/l di cadmio

1 g/l di acido citrico;

1 mg/l di rame;

10 mg/l di dietilen glicole;

10 mg/l di etilen glicole;

15 mg/l di malvidin diglucoside;

5 mg/l di natamicina;

10 mg/l di vinilpirrolidone;

10 mg/l di vinilimidazolo;

25 mg/l di pirrolidone;

150 mg/l di imidazolo;

150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l;

0,1 mg/l di argento;

5 mg/l di zinco.

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini bianchi;

15 grammi per litro per i vini rosati;

18 grammi per litro per i vini rossi;

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini bianchi;

1,2 grammi per litro per i vini rosati;

1,5 grammi per litro per i vini rossi.

3. I limiti previsti dai commi. 1 e 2 si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

17 grammi per litro per i vini spumanti rossi

10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati,

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;

1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

Articolo 2.

Il Decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro della Sanità è abrogato

 

 



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