Dalla lettura della circolare 717 del 28/6/2017 da parte del dipartimento dell'ispettorato repressione frodi, si evince quanto segue.
- per le operazioni fino al 30 giugno l'omessa o irregolare annotazione delle operazioni sul registro telematico non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale;
- dal 1 luglio, qualora siano state fatte operazioni per cui sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell'obbligo previsto dalla norma, anche in presenza di documentazione giustificativa.
La violazione però è diffidabile a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 91/2014, in quanto sanzionabile mediante mera operazione di regolarizzazione.
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