La Rivista | nº 12 Dicembre 2019
La produzione e commercializzazione di embrioni bovini è attività agricola
QUESITI & RISPOSTE
La nostra Srl agricola svolge attività di allevamento e determina il proprio reddito su base catastale. Da diversi anni, per la riproduzione dei bovini, al fine di mantenerne la qualità genetica e preservarne la fertilità, utilizziamo la tecnica assistita con utilizzo degli embrioni in vivo. Qualora, utilizzando il seme di toro acquistato da produttori certificati, si volesse procedere alla produzione ed alla successiva cessione di una parte dei suddetti embrioni, l’attività potrà essere considerata agricola ai fini civilistici e fiscali?
L’articolo 2135 del Codice Civile definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
In particolare, il secondo comma dell’articolo 2135 precisa che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
L’attività di produzione di embrioni appare quindi un’attività riconducibile alla definizione del Codice Civile in quanto rappresenta un’attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso.