La Rivista | nº 04 Aprile 2019
Le nuove opportunità a disposizione delle imprese in merito a MCC e crisi di impresa
di Mirco Del Duca, specialista finanziario
Questo inizio di 2019 sarà ricordato per essere stato un anno di grandi cambiamenti per le imprese italiane. Nei soli primi tre mesi dell’anno ci sono state così tante novità da creare un vero e proprio solco rispetto al passato, segnando un periodo prima del 2019 e dopo il 2019. Dopo l’introduzione a gennaio della fatturazione elettronica, a febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice sulla “crisi d’impresa e dell’insolvenza” (la prima parte già in vigore dal 16 marzo 2019) e il 15 marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo RATING Medio Credito Centrale.
Queste tre iniziative hanno cambiato per sempre la realtà delle PMI italiane, dando una spinta propulsiva ad un passaggio culturale sempre più importante per la sopravvivenza delle nostre imprese che ancora soffrono del gap che esiste tra la generazione di un utile valutato per l’impatto fiscale e la capacità di misurare la propria azienda sulla generazione di flussi di cassa attivi. Questi ultimi, infatti, sono il primo elemento per la sostenibilità del debito, e sono alla base dei nuovi sistemi per la concessione del credito da parte del sistema bancario.
Non mi dilungherò sulla fatturazione elettronica su cui tanto è già stato detto e fatto. Mi concentrerò invece sul nuovo codice sulla crisi di impresa e dell’insolvenza, che porta in dote la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” e sul nuovo Rating MCC (Medio Credito Centrale).
Il nuovo codice sulla “crisi di impresa e dell’insolvenza”, pubblicato a febbraio in Gazzetta Ufficiale e in parte già operativo dal 16 marzo, non solo pone la questione della buona gestione come elemento che si finalizza con la creazione e il monitoraggio di parametri economico- finanziari, ma pone anche delle precise responsabilità personali in capo ai soci amministratori di una Srl, nel caso in cui non abbiano adottato misure di controllo/allerta capaci di ravvisare per tempo l’avvicinarsi di una crisi reddituale o di liquidità. E non finisce qui: i soci amministratori saranno chiamati a rispondere a questa responsabilità anche con il proprio patrimonio. Quindi, la gestione del “buon padre di famiglia” prevederà dei parametri già scritti attraverso il quale si potrà verificare la buona condotta degli amministratori. Tra questi parametri vi è anche l’obbligo per le Srl e le cooperative già costituite di modificare lo statuto per recepire le modifiche relative alla nomina di un revisore o sindaco (per le Srl con almeno dieci dipendenti o almeno 2 milioni di euro di ricavi per due esercizi consecutivi), figura con la quale gli amministratori si dovranno confrontare periodicamente in merito alle metriche economico-finanziarie, ponendo di fatto l’obbligo per l’azienda (art. 2086 c.c.) di dotarsi di un controllo di gestione atto a monitorare l’aspetto amministrativo, contabile e organizzativo finalizzato ad analizzare il rapporto tra i flussi di cassa e il peso del debito.
Nella pratica, quindi, ai soci amministratori sarà richiesto di provare di aver messo in atto procedure per gestire e anticipare eventuali crisi di liquidità e di insolvenza, pena pesanti ripercussioni sul proprio patrimonio.