La Rivista | nº 06 Giugno 2020
Normativa doganale. Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore a L/T, EUR1 ed esportatore autorizzato
del Prof. Giuseppe De Marinis, docente di diritto commerciale internazionale (*)
Numerose sono le richieste di consulenza che riceviamo in tema di origine preferenziale della merce, di dichiarazione del fornitore relativamente all’origine preferenziale delle merci in relazione agli accordi di libero scambio che l’Unione europea ha concluso con diversi Stati esteri; nell'ultimo periodo sono altresì cresciute le richieste di supporto nell’audit e successiva istanza di esportatore autorizzato e di esportare registrato REX.
Qui di seguito un’analisi aggiornata con le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale - CDU, nonché, alle recenti novità in tema di emissione di EUR1 e di esportatore autorizzato.
In base al Codice Doganale dell’Unione e provvedimenti attuativi (regolamento (UE) n. 2447/15, art. 62 ed allegati 22-15, 22-16), un fornitore di un certo bene che viene venduto ad un cliente che successivamente esporta il prodotto stesso verso Paesi accordatari con l'UE, oppure lo ingloba in un bene più complesso, anch'esso destinato all'esportazione sulla base delle regole di origine preferenziale, può rilasciare una apposita dichiarazione "c.d. del fornitore”, per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale.
Questa dichiarazione, sottoscritta da un fornitore per spedizioni di merce di origine preferenziale da un Paese UE verso un altro Paese UE o verso un altro acquirente italiano per successiva esportazione in Paese non UE beneficiario di accordi preferenziali (secondo le regole di origine preferenziale), permette a quest’ultimo il rilascio del certificato Eur 1 da parte della dogana del Paese UE di esportazione e può essere emessa per una singola spedizione (Allegato 22-15) oppure a lungo termine (Allegato 22-16).
L’Eur 1 viene emesso nei casi previsti dai vari accordi di libero scambio. Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell’8 giugno 2017, il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) viene modificato in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Come tale, l’art. 62 del citato regolamento (UE) n. 2447/17, relativamente alla dichiarazione a lungo termine viene riformulato nel senso che il testo della dichiarazione deve riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio (il periodo di validità complessiva della dichiarazione a lungo termine non può comunque mai essere superiore a 24 mesi).