La Rivista | nº 01 Gennaio 2019
PPC: spettano le agevolazioni in caso di acquisto congiunto al nudo proprietario e all'usufruttuario?
QUESITI & RISPOSTE
Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina si possono applicare anche in caso di acquisto di un terreno agricolo da parte di due soggetti appartenenti alla medesima famiglia coltivatrice, nonché conviventi, assegnando la nuda proprietà al figlio, titolare d’azienda, e l’usufrutto al padre in qualità di coadiuvante familiare, iscritto alla previdenza agricola e intestatario di altri terreni?
Le agevolazioni riservate ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per l’acquisto di fondi agricoli e relative pertinenze sono regolate dall’art. 2, comma 4 bis, del D.L. n. 194 del 2009.
Tale norma dispone che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
La disciplina delle agevolazioni in materia di PPC fonda le proprie origini in una normativa precedente, risalente agli anni della riforma agraria che aveva l’intento di agevolare il passaggio di proprietà dei terreni ai soggetti che effettivamente li coltivavano: i coltivatori diretti.
Il legislatore ha ritenuto introdurre la disposizione in esame in quanto ha valutato la norma precedente non più coerente con il rinnovato contesto normativo sorto a seguito della revisione dell’articolo 2135 del codice civile originata dal D.Lgs. n. 228/2001 e la comparsa della nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale. Pertanto, la novella normativa del 2009 ha completamente riformulato la disciplina PPC originariamente dettata dalla L. 604/1954 che, per oltre cinquant’anni, ha disciplinato la materia con ripetute proroghe. Cosicché, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, le agevolazioni in materia di PPC sono soggette a una disciplina completamente nuova che ne ha riscritto i criteri applicativi.