L'Amministrazione è legittimata, ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 600 del 1973, ad emettere l'avviso di accertamento in rettifica anche in presenza di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore. Peraltro, stante la mancata abrogazione dell'art. 62 sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, che richiama tuttora le “gravi incongruenze”, da parte dell'art. 1, comma 23, L. n. 296 del 2006, che ha modificato l'art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998, le significative divergenze devono sussistere anche per gli avvisi notificati dal 10 gennaio 2007. Le significative divergenze, inoltre, non possono essere ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto.