In tema di Ici, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. 207/2008, articolo 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. 14/2009 e del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, comma 1, lettera a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in Catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. 557/1993, articolo 9, convertito in L. 133/1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci (cfr. sentenza SS.UU. n. 18565/2009).