In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale (cfr. sentenze n. 16788/216 e n. 4306/2015).