La natura dell'imposta sostitutiva ex articolo 7, L. 448/2001, è quella di un'imposta "volontaria", in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ricevendone l'Amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale. Se l'esercizio di tale scelta non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore quale indicato nella succitata perizia di stima, potendo essersi nel contempo modificate le condizioni relative all'andamento del mercato immobiliare e le stesse condizioni dell'immobile, d'altro canto il valore indicato nella perizia non limita l'accertamento dell'ufficio, con la conseguenza che non è necessario, ai fini della determinazione del valore del bene immobile compravenduto, una specifica “contestazione” da parte dell'ufficio della stima contenuta nella perizia giurata (cfr. sentenze n. 9854/2018, n. 19215/2017, n. 19465/2016, n. 24057/2147 e n. 11960/2014).