L'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31/12/2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI. Il contribuente ha "titolo" a impugnare, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ICI, anche l'atto presupposto dell'attribuzione della maggiore rendita catastale, essendo questa la corretta esegesi del D.Lgs. 546/1992, articolo 19, comma 3, portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell'atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso articolo 19, D.Lgs. 546/1992 (cfr. sentenza n. 11682/2017).