La regola generale prevista dal D.Lgs. 504/1992, articolo 5, comma 2, in tema di ICI, secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile, le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del D.M. 701/1994, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'articolo 53 Costituzione, in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (cfr. sentenze n. 17824/2017, n. 11846/2017 e n. 3168/2015).