Il regime tributario del fabbricato inagibile si diversifica in rapporto all'incidenza del deterioramento sulle potenzialità funzionali e reddituali del bene, le quali costituiscono indice di capacità contributiva: a) il fabbricato semplicemente inagibile ha una potenzialità marginale e pertanto sconta l'imposta con riduzione del 50% (D.Lgs. 504/1992, articolo 8, comma 1); b) il fabbricato collabente (cioè in rovina, dall'etimo latino collabi, collapsus) è privo di ogni potenzialità e va pertanto esente da imposta, sin quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora va tassata come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato ricostruito (D.Lgs. 504/1992, articolo 5, comma 6). La giurisprudenza ha quindi distinto la situazione di inagibilità - quale condizione transeunte di inidoneità relativa - da quella di collabenza, relativa a immobile privo di ogni potenzialità e quindi esente da imposta (cfr. sentenze n. 8620/2019 e n. 23801/2017).