In tema di imposta di registro, nell'ambito del D.P.R. 634/1972, tariffa allegata A, articolo 1, vanno compresi gli atti negoziali relativi allo sfruttamento sia di miniere, sia di cave o torbiere quando implicano il trasferimento o la costituzione di un diritto reale immobiliare di godimento. Tali atti se comportano, invece, il trasferimento del materiale estratto o la costituzione di diritti reali su di essi, oppure la nascita di diritti di obbligazione, vanno ricompresi nell'ambito dell'articolo 2 della tariffa stessa (cfr. sentenze n. 8152/1990 e n. 6550/1986).