Sussistendo le condizioni richieste dall'articolo 5, commi 4 e 5, Tuir, il reddito dell'impresa familiare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore va imputato ai familiari che abbiano prestato la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. La quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare complessivo del reddito emergente dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere imputate ai collaboratori, ma sono di esclusiva pertinenza del titolare dell'impresa. Nonostante si parli di "imputazione" e, quindi, di determinazione di un unico reddito con successiva ripartizione ai partecipanti, risulta evidente, quanto alla natura dei redditi, che il reddito del titolare, pari al reddito dell'impresa familiare al netto delle quote spettanti ai familiari collaboratori, costituisce reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa familiare, costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa (cfr. sentenze n. 30842/2017, n. 2472/2017, n. 26388/2010 e n. 28558/2008).