In tema di ICI, a seguito della modifica dell’articolo 12, L. 153/1975 da parte dell’articolo 10, D.Lgs. n. 228/2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, le agevolazioni di cui all’articolo 9, D.Lgs. 504/1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone, si applicano qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’articolo 5, Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (cfr. Sentenze n. 11415/2019, n. 28062/2018 e n. 375/2017).