In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento il D.P.R. 1142/1949, articolo 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente e autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l'UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile (a fondamento dell'attribuzione della rendita catastale ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, applicabile ratione temporis), non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l'1 e il 3%) proprio dei fabbricati a uso industriale e pari al 2%, e applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita (cfr. Sentenze n. 25555/2014 e n. 14383/2011).