Alla fattura contenente la richiesta della TIA (tariffa di igiene ambientale), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle Commissioni Tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (cfr. Sentenze n. 27805/2018, n. 14675/2016, n. 11157/2013 e n. 17526/2007).