In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'articolo 1, L. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'articolo 2, n. 1, L. 604/1954, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il Legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto (cfr. Sentenze n. 23630/2014 e n. 16071/2013).