In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 99/2004, articolo 1, comma 4, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 604/1954, articolo 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'articolo 2, n. 1, L. 604/1954, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il Legislatore intende incentivare, al che consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre, a pena di decadenza, all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto (cfr. Sentenze n. 23630/2014 e n. 16071/2013).