In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'articolo 9, D.Lgs. 504/1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone, si applicano - a seguito della modifica dell'articolo 12, L. 153/1975 da parte dell'articolo 10, D.Lgs. 228/2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'articolo 1, D.Lgs. 99/2004 - qualora detta società possa essere considerata IAP ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135, Cod. Civ. e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'articolo 5, Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135, Cod. Civ., almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (cfr. Sentenze n. 11415/2019 e n. 28062/2018).