Forlì, 14/04/2019

Sgravi contributivi alle cooperative: integralmente ammessi i conferimenti dei soccidanti

La Rivista | nº 04 Aprile 2019


Sgravi contributivi alle cooperative: integralmente ammessi i conferimenti dei soccidanti

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

Il tema della contribuzione al sistema previdenziale rappresenta un tema sempre caldo e delicato, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle cooperative, dove la complessità interna dei soggetti e una disciplina non sempre chiara e lineare generano spesso dubbi e contestazioni da parte dei soggetti deputati al controllo.

Il compito di provare a fare chiarezza su queste questioni è spesso devoluto alla giurisprudenza, ossia ai giudici che, chiamati a pronunciarsi su casi concreti, si trovano spesso a dover dirimere spinose questioni interpretative, trovando però soluzioni preziose ed importanti per gli operatori.

Ciò è avvenuto, ad esempio, lo scorso 22 novembre, quando il tribunale ordinario di Ravenna ha deciso che hanno diritto allo sgravio contributivo previsto dalla Legge n. 67/1988 le cooperative ed i loro consorzi che, pur operando in zone di pianura, ricevono conferimenti dai propri soci di prodotti coltivati o allevati in zone montane o svantaggiate, anche avvalendosi di contratti di soccida monetizzata.

Tale sentenza, quindi, ha riconosciuto ad una cooperativa la possibilità di avvalersi, nella definizione del calcolo proporzionale dello sgravio contributivo, dell’intero conferimento effettuato dai soci soccidanti, relativamente agli animali allevati in zone svantaggiate.

L’antefatto

Fin dal lontano 2005, alcuni nostri autorevoli esperti avevano realizzato, partendo da alcune circolari ex-SCAU risalenti al 1984, che nella normativa vigente era contemplato che le cooperative di trasformazione potessero usufruire delle agevolazioni contributive in commento in modo proporzionale al conferimento dei soci provenienti da zone montane o svantaggiate.

All’epoca, tale interpretazione fu sottovalutata dalle organizzazioni di categoria coinvolte e, soprattutto, dall’INPS, che rifiutò qualsiasi approccio in materia fino a quando la Direzione Centrale dell’Istituto, con il messaggio n. 6613/2006, confermò la validità della nostra intuizione, invitando contestualmente le sedi provinciali ad abbandonare, per cessata materia del contendere, i numerosi contenziosi insorti.

Successivamente, però, alcune sedi provinciali dell’INPS, si adoperarono nell’interpretazione delle modalità di allevamento utilizzate dalla compagine sociale delle cooperative, nel tentativo di ridurre l’entità delle agevolazioni da riconoscere, generando così nuovo contenzioso.

Un ulteriore contributo è stato fornito dal legislatore con la Legge n. 98/2013, con cui era intervenuto offrendo un’interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 9 della Legge n. 67/1988 precisando che “il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

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