La Rivista | nº 03 Marzo 2019
TARI: equiparazione tariffaria delle attività alberghiera e agrituristica.
Una questione dibattuta sulla quale si è espresso anche il Consiglio di Stato
di Luigi Cenicola, esperto fiscale
Secondo un principio consolidato della Cassazione (sentenze n. 22756/2016 e n. 9633/2012).

Di recente, la Suprema Corte è tornata sulla questione (sentenza n. 33426/2018) accogliendo il ricorso di un Comune il quale aveva richiesto ad una struttura alberghiera il versamento del tributo non corrisposto; quest’ultima riteneva di non essere tenuta all’adempimento per il periodo stagionale di chiusura dell’impianto.
Come noto, il D. Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2, prevede che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Il successivo art. 66, comma 3, lett. b) e c) contempla dei temperamenti all’imposizione (riduzioni tariffarie) per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione, come nel caso dell’uso stagionale.
Nei precedenti gradi di giudizio, la CTP aveva condiviso (parzialmente) le doglianze della società contribuente, in relazione alla eccepita stagionalità dell’attività, escludendo dalla tassazione il periodo di mancata produzione dei rifiuti. Parimenti, la CTR rigettava l’appello del Comune sulla base del rilievo che l’esenzione dal pagamento della TARSU non era conseguente alla stagionalità dell’attività, ma alla mancata produzione di rifiuti, per il periodo di chiusura dell’esercizio.
Nel merito la Cassazione ha fatto presente che le esclusioni previste dalla normativa di riferimento non sono automatiche, giacché le disposizioni citate - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – comportano che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sent. n. 19459/2003 e 19173/2004).