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Pubblichiamo di seguito l’elenco delle nuove imposte comunali che saranno applicate sugli immobili (terreni e fabbricati) a decorrere dal 2014.
L’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
La nuova Imposta unica comunale, “IUC”,è basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:
Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).
In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).
Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate(prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.
TARIIl presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va evidenziato che:
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.
Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della
dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzionitariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazionepuntualedella quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
TASI
Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.
In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Va evidenziato che:
IMU
L’introduzione della IUC, non sopprime la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Infatti:
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazionedi €. 200.
È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.
Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:
L’IMU non è applicabile:
- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- appartenente alla carriera prefettizia;
- per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali. PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013
È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione“limitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.
PROROGA SECONDA RATA TARES 2013
È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.
DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI
Per il 2013l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella
misuradel 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.
L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP. TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:
VERSAMENTO IMU ENTI NON COMMERCIALI
Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell’IMU esclusivamente tramite il mod. F24, in 3 rate, di cui: