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Come saranno tassati gli immobili nel 2014

Pubblichiamo di seguito l’elenco delle nuove imposte comunali che saranno applicate sugli immobili (terreni e fabbricati) a decorrere dal 2014. 

L’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La nuova Imposta unica comunale, “IUC”,è basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

  • possesso di immobili, collegati alla relativa natura e valore;
  • erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

  • la prima, l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;
  • la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:
    • - nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della
    • - nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).

Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate(prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

TARI

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Va evidenziato che:

  • sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
  • in caso di detenzionetemporaneadi durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della

dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzionitariffarie nel caso di:

a)      abitazioni con unico occupante;

b)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c)       locali, diversi dalle  abitazioni, ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso non continuativo, ma ricorrente;

d)      abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;

e)      fabbricati rurali ad uso abitativo;

f)       nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazionepuntualedella quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

TASI

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.

In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

  • sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
  • in caso di detenzionetemporaneadi durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione superficie;
  • la base imponibiledella TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
  • L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:
      • - ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
      • - determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰);
      • - il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.
      • - Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  • In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
  • Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

IMU

L’introduzione della IUC, non sopprime la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Infatti:

  • l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
  • l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).

Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazionedi €. 200.

È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
  • posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  • concessa in comodatoa parentiinlinearetta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente €. 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

L’IMU non è applicabile:

  • alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
  • alla casaconiugaleassegnataall’exconiugea seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

            - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

            - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

            - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

            - appartenente alla carriera prefettizia;

            - per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali. PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013

È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizionelimitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

PROROGA SECONDA RATA TARES 2013

È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il 2013l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella

misuradel 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.

L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP. TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:

  • gli enti non commerciali possono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
  • gli altrisoggettipossono presentare la dichiarazione anche con modalità telematicae pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo.

VERSAMENTO IMU ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell’IMU esclusivamente tramite il mod. F24, in 3 rate, di cui:

  • le prime 2, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12;
  • la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo.

 

 



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