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Speciale Unico 2014. L'agriturismo determina i redditi forfettariamente

Speciale UNICO 2014: Dopo la pubblicazione delle modalità reddituali delle attività di allevamento, oggi pubblichiamo le principali novità civilistiche, fiscali delle attività agrituristiche.

In prossimità del periodo di dichiarazione dei redditi, svolgeremo alcuni approfondimenti in merito all’inquadramento civilistico e fiscale dell’attività di agriturismo, per poi analizzare le modalità pratiche di compilazione del modello Unico 2014.

PROFILI CIVILISTICI

Al fine di poter inquadrare l’agriturismo fra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 c.c. è necessaria l’esistenza di una impresa agricola. In sostanza l’attività di agriturismo può essere esercitata solamente dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali.

Le caratteristiche del citato rapporto di connessione sono stabilite dalla Legge quadro 96/06 che dopo aver definito il concetto di attività agrituristica demanda alle singole Regioni il compito di individuare i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività. Uno dei presupposti essenziali può essere individuato nel fatto che l’azienda agricola deve apportare all’agriturismo una quota significativa (circa il 50%) di prodotto proprio rispetto a quello acquistato da terzi. Per “prodotto proprio” si intende  quello ottenuto dall’esercizio dell’attività agricola, cioè dalla coltivazione del fondo, dall’allevamento e dell’esercizio delle attività connesse di produzione di beni utilizzando prevalentemente prodotti agricoli propri.

PROFILI FISCALI

Ai fini fiscali l’attività agrituristica rientra nell’ambito del reddito di impresa, ma per i soggetti che svolgono l’attività in conformità alle disposizioni dettate dalla legge 96/06 e alle disposizioni regionali, è previsto uno speciale regime fiscale che rappresenta il regime naturale di tale settore. Tale regime è disciplinato dall’articolo 5 della legge n 413/91 e prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando un coefficiente pari al 25% ai ricavi conseguiti al netto dell’Iva, mentre ai fini Iva l’ammontare dell’imposta da versare all’erario è determinata riducendo quella relativa alle operazioni imponibili di una percentuale pari al 50% del suo ammontare. Si ricorda che il contribuente può rinunciare al regime forfetario optando per il regime ordinario. L’opzione (vincolante per almeno un triennio) si concretizza con l’adozione di un comportamento concludente da parte del contribuente a partire dall’inizio del periodo di imposta e trova la sua formalizzazione nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata, con effetto ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’opzione per il regime ordinario comporta l’applicazione delle regole dettate dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/72 in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Ulteriore aspetto di particolare importanza è rappresentato dal passaggio dei prodotti agricoli dall’attività agricola a quella agrituristica. Tali operazioni, qualificate dalla disciplina IVA come «passaggi interni», vanno adeguatamente documentate e sottoposte a fatturazione con riferimento al valore normale dei prodotti agricoli ceduti dalla parte agricola a quella agrituristica (art. 36 D.P.R. 633/72).

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 

Per le persone fisiche il redditoderivante da attività agrituristica determinato forfetariamentein virtù dell’articolo5 della legge 413/91 deve essereindicato nel quadro RDdel modello UnicoPF, mentrenel caso di determinazioneanalitica dovranno essereusati i quadri RG (contabilità semplificata) e RF (contabilitàordinaria).

Il quadro RD va compilato anche dalle società semplici e dagli enti non commerciali, mentre per le altre società di persone non è prevista la possibilità di usare il quadro RD di UnicoSP, ma esclusivamente i quadri preposti alla determinazione del reddito d’impresa, quali appunto il quadro RG nel caso di adozione della contabilità semplificata e RF di quella ordinaria. L’adozione di questi quadri per le società di persone diverse dalle società semplici prescinde dalla modalità di determinazione del reddito e nel caso di utilizzo del regime forfetario va barrata la casella «attività di agriturismo».

Nel quadro RD va utilizzata la sezione III per dichiarare i redditi dell’attività agriturista in regime forfetario. In dettaglio nella colonna 1 del rigo RD 10 va riportato l’ammontare dei ricavi caratteristici, quelli agrituristici di cui alla legge 96/06; trattandosi di ricavi da prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui sono ultimate le prestazioni, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria. Non concorrono all’ammontare dei ricavi i contributi inerenti l’attività agrituristica (in conto esercizio, impianto o a fondo perduto), in quanto non assumono alcuna rilevanza in sede di determinazione forfetaria del reddito. Nella colonna 4 va indicato il reddito dell’agriturismo (sommato eventualmente ai redditi delle colonne 2 e 3 relativi alle attività agricole connesse) determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Per quanto concerne l’IRAP la Sezione IV del quadro IQ è riservata alla determinazione del valore della produzione in regime forfetario, mentre la sezioni I e II sono funzionali a stabilire il valore di riferimento IRAP nel caso in cui per opzione si determini il reddito su base effettiva.

 



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