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Irap sul fotovoltaico. Modalità di calcolo per l'acconto di dicembre

I produttori agricoli di energia elettrica e calorica derivante da fonti fotovoltaiche e agroforestali sono alle prese con la determinazione degli acconti Ires, Irpef e Irap per il 2014.

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 22 del D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L. 89/2014, il comma 423 dell’art. 1 della L. 266/2005 dispone che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici, derivanti da prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività agricole connesse, ma non rientrano più nel reddito agrario.

La nuova normativa prevede che il reddito sia determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%. Sempre nel D.L. 66/2014 è stata prevista una franchigia per il 2014: 260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.00 kWh per le fonti agroforestali, al di sotto delle quali la tassazione rimarrà quella catastale. Inoltre, sono escluse dal reddito di impresa le produzioni di carburanti e prodotti chimici e infine la base imponibile è stata ricondotta alla sola componente riguardante la cessione di energia con esclusione della tariffa incentivante.

Di tale maggior reddito di impresa, occorrerà tenerne in considerazione anche per la determinazione degli acconti 2014. Pertanto, i produttori di energia devono procedere a determinare il maggior reddito pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva dopo aver escluso quelli corrispondenti alla franchigia.

Per quanto concerne la produzione di energia da biogas per la quale i corrispettivi Iva comprendono anche a tariffa incentivante, è necessario procedere con il calcolo dell’importo base per l’acconto moltiplicando la quantità prodotta durante il 2013 per il prezzo dell’energia sulla base dei prezzi applicati nel fotovoltaico, per il quale il corrispettivo è diviso dalla tariffa incentivante. Tale procedura ha già trovato applicazione lo scorso giugno per la determinazione del primo acconto, mentre per l’Irap, la cui previsione è stata introdotta con la conversione in legge approvata dopo il 16 giugno, la scadenza di dicembre potrà essere il primo approccio.

L’art. 17 del D.Lgs. 446/1997 prevede che per i soggetti che ai fini delle imposte dirette si avvalgono di regimi forfettari per la determinazione del reddito, la base di calcolo Irap sarà uguale alla somma tra il reddito forfettario, le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e gli interessi passivi.

Il calcolo dell’Irap per la quota di attività che non rientra nel reddito agrario, è soggetto all’aliquota ordinaria (per gli acconti il 3,75% in luogo dell’1,8% previsto per l’agricoltura). In primo luogo occorre considerare che il reddito forfettario è calcolato applicando ai soli corrispettivi relativi alla cessione di energia un coefficiente pari al 25%. Tale base di calcolo è ben inferiore ai ricavi complessivi, i quali comprendono la franchigia e la tariffa incentivante a cui si riferiscono interessi passivi e retribuzioni al personale; tali componenti dovrebbero essere imputati per una misura pari al rapporto tra i corrispettivi imponibili (25%) e l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia maggiorati della tariffa incentivante.

Inoltre, occorre non dimenticare che per la stessa attività viene calcolato il valore della produzione in base a quanto previsto per le attività agricole sulla base dell’ammontare del fatturato Iva e pertanto comprensivo anche dei corrispettivi oggetto della determinazione forfettaria del reddito. Al tal proposito, per non corrispondere due volte l’Irap in acconto, sarà necessario sottrarre dalla base imponibile dell’Irap agricola, quella determinata in modo forfettario.

 



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