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Imu sui terreni montani, l’incertezza normativa rende inapplicabili le sanzioni

L’emanazione del Decreto 28 novembre 2014, che ridefinisce il concetto di Comune Montano, impone ad un’innumerevole platea di contribuenti di provvedere al pagamento di un’imposta, che, fino ad oggi, non avevano mai dovuto versare.

Per individuare i terreni che ad oggi risultano ancora esenti, occorre fare riferimento all’elenco dei Comuni italiani, presente sul portale dell’Istat, considerando la colonna “altitudine al centro”. Il provvedimento, che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede tre diverse fasce, suddivise in base all’altitudine. Una prima, riguarda i terreni situati in Comuni la cui altezza è inferiore ai 281 metri, i quale dovranno corrispondere l’imposta in ogni caso. I terreni situati nella seconda fascia (281 – 600 metri), sono, in linea generale, chiamati a corrispondere l’Imu, equiparandoli sostanzialmente ai terreni di pianura. Tuttavia, vi è un’esenzione prevista dal Decreto, che riguarda i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e Iap iscritti alla relativa previdenza agricola. Tale esenzione opera anche nel momento in cui il terreno da essi posseduto, sia concesso in locazione a soggetti che sono in possesso delle stesse qualifiche professionali agricole. Infine, l’ultima fascia, raggruppa tutti i terreni situati in Comuni la cui altezza al centro supera i 600 metri, i quali risultano esenti.

Sorge ora il problema dei terreni situati nella seconda fascia, in comproprietà fra coltivatori diretti o Iap e altri soggetti privi di tale qualifica. Stando ad un’interpretazione prettamente letterale, si potrebbe concludere che la quota posseduta dai soggetti privi di qualifica sia soggetta ad Imu. Tuttavia, si ricorda che nel caso di aree edificabili possedute da più soggetti di cui alcuni privi delle qualifiche Iap o Cd, la circolare 3/DF/2012 ha precisato che l’area viene considerata totalmente agricola. Se tale principio fosse applicato al caso in esame, si potrebbero ritenere esenti anche i terreni situati sopra i 281 metri di cui solo uno dei comproprietari ha le qualifiche di Iap o CD.

Il Decreto è stato emanato a pochi giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta prevista per il prossimo 16 Dicembre, quando invece doveva essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.L. 66/2014, pertanto, 5 mesi fa.

Il ritardo nella pubblicazione si pone in netto contrasto con quanto previsto dallo Statuto di Diritti del Contribuente che all’art. 3 stabilisce: “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti

Alla luce di ciò potrebbe concretizzarsi una situazione di incertezza normativa per la quale risulta applicabile l’art. 10, del richiamato Statuto, in base al quale: “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, riteniamo che anche in questa ipotesi, come era già successo per la TASI, lo stato di incertezza normativa possa legittimare l’esenzione dall’applicazione delle sanzioni per eventuali errori nel versamento dell’imposta.

 



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