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Finalmente è stato pubblicato il nuovo Decreto delle attività agricole connesse. Inserite anche pasta, sciroppi di frutta e manipolazione del legno

Con il decreto 13 febbraio 2015 è stato aggiornato l’elenco delle attività che sono considerate agricole “per connessione”.

Rispetto al precedente decreto sono state aggiunte le seguenti attività:

produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0)

manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 – 02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari, compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

L’elenco completo delle attività agricole è riportato nella tabella allegata.

La norma civilistica e quella fiscale

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile sono considerate “connesse” le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti “prevalentemente” dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.

Trattasi di attività che singolarmente potrebbero essere qualificate come commerciali o industriali, ma che, svolte in connessione con una attività agricola, acquistano “ex lege” carattere agricolo.

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, non tutti i prodotti trasformati possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell’estimo catastale.

Pertanto, la norma rinvia ad un elenco di prodotti che devono essere individuati con un apposito decreto emanato, ogni due anni, dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali.

Il precedente decreto è stato emanato il 17 giugno 2011.

La prevalenza

In base a quanto stabilito dall’articolo 32, lettera c), del TUIR, rientrano nel reddito agrario non solo le trasformazioni e le manipolazioni dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, ma anche di quelli acquistati da terzi, a condizione che quelli acquistati non siano “prevalenti” rispetto ai propri.

Per quanto concerne la prevalenza, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, ha chiarito che, in linea generale, la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore: il primo parametro (quantità) può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate).

Se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi).

In sostanza, la circolare ministeriale ha chiarito che l’esercizio delle attività connesse può comportare anche l’utilizzo dei prodotti acquistati da terzi al fine di:

- ottenere un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;

- migliorare qualitativamente la propria produzione;

- ampliare la gamma dei prodotti offerti.

La commercializzazione

E’ opportuno precisare che se l’azienda agricola effettua la vendita di prodotti acquistati da terzi allo stato originario, senza sottoporli ad alcun processo di trasformazione o manipolazione, l’attività è di puro commercio e non rientra tra le attività agricole connesse, con la conseguenza che il reddito deve essere determinato i via analitica, in base alla differenza tra costi e ricavi.

I codici ATECO

Le attività elencate nel decreto sono individuate anche da un codice ISTAT relativo alla classificazione delle attività economiche (ATECO).

Il riferimento è importante ai fini di una corretta individuazione delle attività.

Premesso che è necessario consultare le note esplicative relative alla suddetta classificazione, rinvenibili nel sito dell’ISTAT, si precisa che se il codice è preceduto dalla locuzione “ex”, si deve prendere in considerazione soltanto il prodotto indicato, e non tutti quelli compresi nel codice stesso.

Ad esempio, in riferimento alla pasta, il codice completo 10.73.0  comprende anche produzione di cuscus, produzione di paste alimentari in scatole o surgelate, produzione di gnocchi, ma, ai fini delle attività connesse, si deve fare riferimento soltanto alla produzione di pasta.

 

 

Tabella dei prodotti agricoli

-    produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 – 10.12.0);

-    produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

-    lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (10.31.0);

-    produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

-    lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

-    produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2);

-    produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

-    trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 -10.51.1 – 10.51.2);

-    lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

-    produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

-    produzione di pane (ex 10.71.1);

-    produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

-    produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2);

-    produzione di grappa (ex 11.01.0);

-    produzione di aceto (ex 10.84.0);

-    produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

-    produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

-    disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

-    lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

-    produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);

-    produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);

-    manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

-    manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 – 02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari, compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

 

 



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