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L’imposta di registro deve essere applicata ad ogni singola cessione di quote

L’Agenzia delle entrate, nella recente risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015, ha stabilito, sulla scorta di alcune importanti decisioni della Corte di cassazione (si tratta delle ordinanze n. 19245/2014, 19246/2014, 23518/2014, 22899/2014 e 3300/2015), che l’atto contenente una pluralità di cessioni di quote di partecipazione al capitale di una società sconta tante imposte fisse di registro quante sono le quote cedute.

Questo può accadere in situazioni diverse; ad esempio:

  •  nel caso in cui un unico cedente ceda la sua quota di partecipazione a una pluralità di cessionari;
  • quando una pluralità di cedenti cedono le loro quote a un unico cessionario;
  • quando una pluralità di cedenti cedono le loro quote a una pluralità di cessionari.

 Tale orientamento, giova ricordarlo, era già stato anticipato in una precedente risoluzione dell’Agenzia risalente al 2008 (risoluzione n. 225 del 2008).

 L’Agenzia delle Entrate e la Suprema Corte hanno posto a fondamento del richiamato orientamento il seguente ragiornamento: se un socio cede la sua quota a due acquirenti, tale fattispecie è da inquadrare nel senso della stipula di due negozi giuruidici separati ma tra loro collegati; pertanto, trattandosi di negozi collegati, e non di un unico negozio complesso (è tale quello le cui disposizioni dipendono inscindibilmente le une dalle altre), si rende neccesaria una tassazione separata per ciacuno di essi.

 È da notarsi, tuttavia, che quando il legislatore dispone l’applicazione dell’imposta fissa, non intende operare la tassazione sul contenuto dell’atto, ma solo sull’atto in se. Nella prassi professionale si ha piena conferma della quotidiana applicazione di questa regola; ad esempio:

  • atto costitutivo di società, mediante una pluralità di conferimenti; oppure, verbale di assemblea societaria recante aumento del capitale sociale, contestualmente sottoscritto da una pluralità di soggetti;
  • atto societario recante una pluralità di decisioni o deliberazioni: si pensi a un verbale contenente una pluralità di deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione (l’applicazione di una sola imposta fissa è sostenuta, in questo caso, dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 44/E/2011);
  • atto contenente una pluralità di procure, intendensosi: l’atto con il quale Tizio, Caio e Sempronio conferiscono procura a Mevio (il fatto che sia dovuta una sola imposta fissa lo dice la Dre Lombardia prot. n. 2011/40024 del 21 aprile 2011);
  • atto contenente la rinuncia a (o l’accettazione di) una eredità effettuata da più chiamati all’eredità (lo dice l’Agenzia nella risoluzione n. 18/E del 29 maggio 2013).

 In conclusione, non si capisce fino in fondo perché l’atto che contenga una pluralità di cessioni di quote societarie debba pagare tante imposte fisse, quando invece l’atto che contiene tante procure o tante rinunce all’eredità ne possa pagare una sola.

 



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