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L’Agenzia delle entrate, nella recente risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015, ha stabilito, sulla scorta di alcune importanti decisioni della Corte di cassazione (si tratta delle ordinanze n. 19245/2014, 19246/2014, 23518/2014, 22899/2014 e 3300/2015), che l’atto contenente una pluralità di cessioni di quote di partecipazione al capitale di una società sconta tante imposte fisse di registro quante sono le quote cedute.
Questo può accadere in situazioni diverse; ad esempio:
Tale orientamento, giova ricordarlo, era già stato anticipato in una precedente risoluzione dell’Agenzia risalente al 2008 (risoluzione n. 225 del 2008).
L’Agenzia delle Entrate e la Suprema Corte hanno posto a fondamento del richiamato orientamento il seguente ragiornamento: se un socio cede la sua quota a due acquirenti, tale fattispecie è da inquadrare nel senso della stipula di due negozi giuruidici separati ma tra loro collegati; pertanto, trattandosi di negozi collegati, e non di un unico negozio complesso (è tale quello le cui disposizioni dipendono inscindibilmente le une dalle altre), si rende neccesaria una tassazione separata per ciacuno di essi.
È da notarsi, tuttavia, che quando il legislatore dispone l’applicazione dell’imposta fissa, non intende operare la tassazione sul contenuto dell’atto, ma solo sull’atto in se. Nella prassi professionale si ha piena conferma della quotidiana applicazione di questa regola; ad esempio:
In conclusione, non si capisce fino in fondo perché l’atto che contenga una pluralità di cessioni di quote societarie debba pagare tante imposte fisse, quando invece l’atto che contiene tante procure o tante rinunce all’eredità ne possa pagare una sola.