Il D.M. 13 gennaio 2015, attuativo del D.l. 91/2014, ha previsto a favore delle imprese agricole alcune agevolazioni per incentivare lo sviluppo del commercio elettronico.
L’agevolazione consiste, in particolare, nell’assegnazione di un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.
La misura del credito di imposta è dal 10 al 40% con limite massimo usufruibile fino a 50.000 Euro a seconda della tipologia di imprese agricole e agroindustriali che presentano la domanda.
Il D.M. 13/01/2015 stabilisce i soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione; infatti l’art. 2 del Decreto richiamato prevede che possono usufruire del credito d’imposta:
- le imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Le spese agevolabili sono quelle esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico ed in particolare quelle relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Inoltre, si ricorda che il credito d’imposta spetta in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa.
Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti secondo modalità telematiche definite dal MIPAAF.
Il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997).
In conclusione, si ricorda che si decade dal beneficio del credito di imposta nel caso di:
- accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
- mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell'Unione europea di cui all'art. 3, comma 3;
- utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA