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Gli occhi del fisco sulle operazioni bancarie

La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 15807 del 27 luglio 2015ha confermato la sempre maggiore libertà dell’Amministrazione Finanziaria di analizzare i contenuti e le movimentazioni dei conti correnti dei contribuenti.

La vicenda riguarda il necessario rispetto di talune formalità da parte dei verificatori in occasione della richiesta di dati ed informazioni agli istituti di credito presso i quali il contribuente intrattiene rapporti di natura finanziaria.

Nel caso di specie, la CTR Lazio aveva accolto l’appello presentato dal contribuente che lamentava la nullità dell’avviso di accertamento in quanto non recante la copia dell’autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate e la motivazione delle avviate indagini finanziarie.

La Suprema Corte, nella sentenza sopra richiamata, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato come sia ormai consolidato un orientamento palesemente contrario, fondato sui seguenti principi:

  • l'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente;
  • in tema di accertamento delle imposte l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il "nomen iuris" adottato, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo;
  • affinché l'Erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione (la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento, e quindi l'accertamento tributario) venga esibito al contribuente.

Alla luce dei principi richiamati, si desume chiaramente l’intento di rendere sempre più trasparenti e verificabili le operazioni bancarie dei contribuenti che dovranno prestare la massima attenzione nella gestione delle movimentazioni finanziarie.

 

 



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