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La Legge n. 141 del 18 agosto 2015, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, ha ampliato il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute alle attività connesse a quelle agricole.
Secondo quanto disposto nell’art. 2 (commi 1 e 3) della predetta legge, rientrano tra le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c., le seguenti attività:
Le su menzionate attività, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (nei limiti stabiliti dal comma 4), rientrano nella più ampia definizione di “agricoltura sociale” che costituisce, per l’appunto, il nucleo dell’intervento legislativo in esame.
Precisiamo che per definire le effettive modalità di svolgimento di dette attività e, conseguentemente, il corretto inquadramento fiscale in agricoltura, occorrerà attendere l’emanazione dell’apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari.
Tuttavia, in linea generale, riteniamo che se tali attività vengono svolte utilizzando attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale, potranno essere inquadrate nell’ambito dei servizi in agricoltura di cui all’art. 56 bis del TUIR.
La presente legge entrerà in vigore a partire dal 23 settembre 2016.