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Ampliato l’ambito applicativo delle attività agricole connesse

La Legge n. 141 del 18 agosto 2015, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, ha ampliato il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute alle attività connesse a quelle agricole.

Secondo quanto disposto nell’art. 2 (commi 1 e 3) della predetta legge, rientrano tra le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c., le seguenti attività:

  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  • progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le su menzionate attività, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (nei limiti stabiliti dal comma 4), rientrano nella più ampia definizione di “agricoltura sociale” che costituisce, per l’appunto, il nucleo dell’intervento legislativo in esame.

Precisiamo che per definire le effettive modalità di svolgimento di dette attività e, conseguentemente, il corretto inquadramento fiscale in agricoltura, occorrerà attendere l’emanazione dell’apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari.

Tuttavia, in linea generale, riteniamo che se tali attività vengono svolte utilizzando attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale, potranno essere inquadrate nell’ambito dei servizi in agricoltura di cui all’art. 56 bis del TUIR.

La presente legge entrerà in vigore a partire dal 23 settembre 2016.

 

 



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