Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La bozza di decreto predisposta dal Ministero dell’ambiente, in attuazione dell’art. 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, prevede che gli scarti da lavorazione agricola e alimentare diventeranno carburante per produrre energia.
Gli operatori dovranno disporre di ampia documentazione tecnica per attestare che il sottoprodotto è “originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto”.
Il detentore del residuo dovrà dimostrare, inoltre, che la sostanza o l’oggetto soddisfa tutti i requisiti concernenti la protezione della salute e dell’ambiente non avendo impatti negativi sugli stessi.
Al fine di consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità delle stesse con il processo di destinazione, il produttore, prima dell’utilizzo, predisporrà, per ciascuna categoria di materiale o sostanza, una scheda tecnica che sarà conservata, anche su supporto elettronico, presso l’impianto di produzione per i tre anni successivi alla produzione e presso l’utilizzatore.
Il produttore e l’utilizzatore conserveranno presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche su supporto elettronico, anche una copia della dichiarazione di conformità per tre anni dalla data del rilascio della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta.
Nelle fasi che ne precedono l’utilizzo, il residuo sarà depositato e movimentato nel rispetto delle norme tecniche e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione di aria, acqua, suolo e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
L’area di deposito dovrà essere chiaramente individuata, controllata e, laddove necessario in base alle caratteristiche del residuo, dotata di idonea pavimentazione e di copertura adeguata alla tipologia del residuo.
Lo stoccaggio del sottoprodotto dovrà essere distinto e separato dal deposito di rifiuti, di prodotti e di residui con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi.
In conclusione, l'impiego dei sottoprodotti non rimpiazzerà l'uso di altri prodotti per la produzione di nuova energia; tuttavia, si evidenzia la volontà del Legislatore di mettere dei paletti ben definiti a questo specifico settore attualmente in espansione. Una possibilità in più per le imprese agricole che vogliono valorizzare ogni fase della catena produttiva.