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Fotovoltaico, cambiano le regole per la tassazione delle società in opzione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 86/E  del 15 ottobre 2015 ha stabilito un principio fondamentale, in base al quale le società agricole che producono energia da fonte fotovoltaica oltre i limiti di cui alla Circolare 32/E del 2009 non perdono la qualifica di società agricole, ma, per l'eccedenza, applicano le regole dei redditi di impresa (costi/ricavi) non potendo rientrare nel regime forfettario (25%) di cui all'art. 22 del D.l. 66/2014.

I chiarimenti offerti dall'Agenzia vertono sulla possibilità, per le società agricole in opzione, di applicare il regime forfettario di cui all'articolo 22 del Dl 66/2014 (determinazione del reddito da tassare applicando un coefficiente del 25% all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva) pur non rispettando i parametri di cui alla circolare 32/2009 (nel caso in esame a fronte di un impianto di 1 MW la società aveva la disponibilità di pochissimo terreno).

Ricordiamo che il Dl 66/2014 ha introdotto per gli anni 2014 e 2015 una disciplina transitoria, (la Legge di stabilità sembra metterla a regime dal 2016), che prevede anche una franchigia di 260mila kwh al di sotto della quale l'attività si considera sempre agricola.

Secondo il parere espresso nella risoluzione, è necessario comunque salvaguardare la connessione della produzione di energia con l'attivitàagricola; pertanto, non avendo la società raggiunto i parametri di cui alla predetta circolare, la produzione di energia pur essendo attivitàagricola connessa ai fini civilistici, non può esserlo ai fini fiscali.

In sostanza viene confermata la tassazione con il reddito agrario per l'attivitàagricola principale (produzione di cereali) e per l'energia elettrica entro il limite di 260.000 kwh (franchigia), mentre rientra nel reddito di impresa (differenza costi ricavi) la produzione di energia eccedente, compresa la tariffa incentivante, non potendo trovare applicazione il regime forfettario.

Al fine di comprendere le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a fornire la linea interpretativa sopra esposta, ripercorreremo l'evoluzione della disciplina fiscale applicabile alla produzione di energia da fonte fotovoltaica:

-   Il comma 423 della Legge 266/2005, considera la produzione di energia da fonte fotovoltaica un'attivitàagricola connessa; tuttavia essa è "atipica" in quanto alimentata dalla luce del sole e non dalle risorse dell'azienda agricola.

-   Con la circolare 32/E/2009, l'Agenzia ha fissato i requisiti necessari per poter qualificare come agricola tale attività; viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fino a 200KW, se esercitata da un'impresa agricola, si considera sempre attività agricola connessa, mentre le produzioni superiori si considerano agricole solo se, alternativamente, derivano da impianti integrati sui tetti dei fabbricati rurali, se il volume d'affari che generano è inferiore a quello dell'attività agricola o se l'impresa dispone di almeno 10 ettari per ogni 100 KW di energia prodotta.

-   Sulla materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale dichiarando infondata la questione di legittimitàdel comma 423 della Legge 266/2005 sollevata dalla CTR di Agrigento, la quale riteneva illegittima la norma nella parte in cui non prevede espressamente un limite oltre il quale l'attività connessa di produzione di energia cessa di essere agricola e diventa industriale.

-   La Corte Costituzionale ha stabilito che sotto il profilo civilistico la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche ha natura di attivitàagricola connessa anche con una superficie minima di terreno.

Quest'ultimo principio è fondamentale in quanto significa che una società che produce energia con impianti fotovoltaici unitamente a una attività agricola anche modesta, può assumere la natura di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 99/2004 in quanto comunque rispetta il requisito dell'esercizio esclusivo di una attività agricola di cui al 2135 c.c..

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il cui orientamento è stato recepito nella risoluzione in commento, anche in presenza di una modesta attività agricola la società sotto il profilo civilistico non perde la natura di società agricola; pertanto anche in caso di produzione eccedente i limiti di cui alla 32/E mantiene la tassazione catastale per la attività agricola e per la produzione di energia rientrante nella franchigia.

Tuttavia, sotto il profilo fiscale non è possibile invocare i benefici delle società agricole per le attività eccedenti, quindi tali attività devono essere tassate a bilancio. Infatti, le predette società non possono optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 della legge n. 296/2006 per le attività eccedenti e di conseguenza non possono accedere alla tassazione forfetaria per la produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'articolo 22 del D.L. n. 66/2014 richiama espressamente tale disposizione.

 

 



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