Forlì, 20/09/2020

Cessione di azienda. Competono le agevolazioni in materia di PPC

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Rivista: nº 08-09 Settembre 2020
Luigi Cenicola

La Rivista | nº 08-09 Settembre 2020


Cessione di azienda. Competono le agevolazioni in materia di PPC

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Per la Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 15157/2020), le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina si applicano anche al trasferimento di terreni e relative pertinenze conseguente alla cessione di azienda. Più propriamente, è stato affermato che “in relazione all’ampia portata del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4-bis, conv. in L. n. 25 del 2010, che, con disposizione di natura non tassativa, individua i presupposti oggettivi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, e avuto riguardo alla ratio legis sottesa alla disposizione, tra gli «atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» deve includersi anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda”.

Come noto, la norma richiamata stabilisce che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.

L’attuale disposizione differisce dalla precedente, prevista dalla L. n. 604/1954, art. 11, la quale era incentrata sulla figura del coltivatore diretto e, facendo riferimento alla “formazione o … l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, individuava una serie ben definita di atti interessati dalle agevolazioni tributarie. La Cassazione, in varie circostanze (cfr. Cass., n. 4409/1996, n. 1251/2014; n. 14520/2010; n. 674/2009; n. 12609/2008; n. 26394/2005) ha fatto presente che tale elencazione non doveva ritenersi esaustiva in quanto “la nozione di atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina doveva considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili”.

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