Forlì, 21/03/2022

La Cassazione riconosce al soccidante la qualità di produttore agricolo

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Rivista: nº 03 Marzo 2022
Vanni Fusconi, Soraya Oletto

La Rivista | nº 03 Marzo 2022


La Cassazione riconosce al soccidante la qualità di produttore agricolo

di Vanni Fusconi, avvocato
e Soraya Oletto, dottoressa in Economia e Commercio

Gli operatori del settore degli allevamenti in soccida lo sanno: l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità del regime speciale IVA per i soccidanti che non svolgono attività di allevamento in proprio. Finalmente i giudici della Corte di Cassazione, con le due Sentenze gemelle n. 987 e n. 1146 del 2022, hanno disconosciuto la legittimità dell’ormai consolidata posizione dell’Ufficio, confermando che il soccidante senza allevamenti in proprio può applicare il regime speciale di detrazione forfettizzata dell’IVA.

Il regime speciale IVA ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, configura il naturale regime IVA per quelle imprese agricole che rispettano i requisiti richiesti dalla norma. Tale regime prevede una semplificazione degli adempimenti e una detrazione forfettizzata dell’IVA in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole.

Per poter accedere a tale regime di detrazione dell’imposta è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • presupposto oggettivo: sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972.  Per la cessione dei prodotti presenti in tale tabella, il regime speciale è applicabile anche alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti; alla manipolazione, conservazione, trasformazione e successiva commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, dalla gestione del bosco o dalla propria attività di allevamento;
  • presupposto soggettivo: i soggetti che possono accedere al regime IVA speciale, ossia i produttori agricoli, sono espressamente indicati nell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, e sono:
    • i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
    • gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
    • le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

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Stampato in data 24/04/2026