La Rivista | nº 12 Dicembre 2022
Gli adempimenti per la cessione del legname riguardano anche i frutticoltori
di Luciano Mattarelli, tributarista
e Massimo Farese, Areatecnica srl
Tra le attività agricole, oltre alla coltivazione e all’allevamento di animali, è compresa la silvicoltura. Tuttavia, non solo le imprese che praticano abitualmente la silvicoltura possono avere la necessità di cedere il legname ottenuto dalla propria attività. Tali cessioni possono infatti avvenire anche occasionalmente, a seguito dell’effettuazione di cicliche attività agronomiche.
In passato le imprese frutticole utilizzavano gran parte del legno prodotto, derivante dall’abbattimento di singole piante o di interi frutteti, per gli usi familiari, vendendo a terzi l’eventuale surplus di prodotto. Oggi, sia per il minor impiego della legna per il riscaldamento domestico, sia per il maggior dimensionamento dei frutteti e l’esigenza di una rotazione degli impianti frutticoli più attenta alla produttività degli stessi, viene a determinarsi una produzione costante di legna (e di significativa entità) da parte delle imprese agricole, la cui cessione è stata recentemente regolamentata.
Il Regolamento europeo per il contrasto al commercio illegale del legno
Innanzitutto, va detto che è stata introdotta una disciplina comunitaria volta a contrastare il commercio illegale del legno e dei suoi derivati che, a seguito del conflitto russo-ucraino e dei correlati divieti di importazione, ha visto l’introduzione di ulteriori modifiche (circolare ConsulenzaAgricola.it n. 378/2022). L’applicazione interna di tale disciplina ha previsto, tra l’altro, l’istituzione del Registro Imprese Legno (RIL). Tale registro è stato previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 178/2014.
Al RIL devono iscriversi gli operatori ai sensi dell’European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto Regolamento Legno, per il contrasto al commercio illegale del legno e dei prodotti da esso derivati.
L’iscrizione al RIL consente al MASAF (Ministero dell’Agricoltura) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE, per la prima volta, sia legno di produzione nazionale che legno importato da Paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010.
Il Regolamento (UE) 995/2010 interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da Paesi UE, sia extra-UE.