Il Regolamento UE 995/2010, entrato in funzione nel 2013 al fine di contrastare il commercio di legno di provenienza illegale, è rivolto principalmente ai soggetti che importano legname da Paesi extra UE, ma si applica anche al materiale legnoso raccolto e prodotto nell’Unione Europea, pertanto, anche in Italia.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 995/2010 (European Timber Regulation - EUTR) il legno ed i prodotti da esso derivanti, elencati nell’allegato dello stesso Regolamento, tra i quali sono compresi: “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili”.
Il Regolamento EUTR individua due tipologie di soggetti per i quali stabilisce obblighi nell’ambito dell’attività di commercializzazione del legno ed i suoi derivati:
- operatore: persona fisica o giuridica che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.
Quindi, il prodotto deve essere fisicamente presente nel territorio UE (raccolto, importato e sdoganato), essere oggetto di una prima commercializzazione sul territorio UE, essere oggetto di un’attività economica diretta alla commercializzazione a titolo oneroso o non oneroso (compreso l’utilizzo nell’attività economica dell’operatore stesso; - commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE. Soggetto che ha come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Qualora il legname venga raccolto in un Paese UE, compresa l’Italia, l’operatore si identifica con il primo soggetto che ne effettua la commercializzazione. Rientrano in questa fattispecie sia gli operatori che hanno provveduto direttamente al prelievo del legname dal bosco, da impianti di coltivazione per la silvicoltura, frutteti, siepi ecc., oppure che lo acquistano da terzi provvedendo direttamente alle operazioni di taglio (vendita in piedi). Inoltre, sono considerati operatori, nel caso di legname raccolto al di fuori dell’UE, coloro che importano e sdoganano il prodotto ai fini della sua libera circolazione nell’UE.
L’attuazione del Regolamento UE 995/2010 è quindi rilevante anche per i proprietari pubblici o privati di foreste e per le ditte boschive che operano in Italia ai quali viene richiesto di adottare un sistema di dovuta diligenza, nonché la tenuta di un registro dal quale sia possibile rinvenire la qualità e l’origine del legno commercializzato, le autorizzazioni di taglio, nonché le valutazioni sul rischio della fornitura (per un approfondimento si vedano le linee guida sull’attuazione del Reg. UE 995/2010).
Il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
In Italia, con il Decreto 9 febbraio 2021, è stato istituito il “Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”, al fine di consentire i necessari controlli da parte degli organi di vigilanza sulla commercializzazione di tali prodotti.
Il Registro degli operatori è istituito presso il MIPAAF e sono tenuti ad iscriversi le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo e tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale, con riferimento ai prodotti elencanti nel citato allegato del Regolamento ETR.
L’iscrizione può essere effettuata direttamente dall’operatore o da professionisti e organismi di supporto alle attività imprenditoriali appositamente delegati.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al registro gli operatori che sono regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali ai sensi del D.Lgs. 34/2018, art. 10, comma 8, lett. a).
Il registro, suddiviso in due sezioni, distingue:
- gli operatori che commercializzano solamente legno di origine nazionale;
- operatori che importano legno e prodotti derivati.
È prevista la registrazione ad entrambe le sezioni nel caso di contemporaneo svolgimento di tutte le predette attività.
L’iscrizione si effettua online inserendo i dati della ditta individuale o della società (compresa la PEC) ed i dati del legale rappresentante. Inoltre dovrà essere indicato il tipo di legno e suoi derivati immessi sul mercato, la provenienza, le quantità e, se disponibile, il relativo controvalore in euro. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento di 20 euro quale corrispettivo annuale di iscrizione.
Disposizioni per l’importazione di legname a seguito dell’emergenza russo-ucraina
Le autorità competenti EUTR e dalla Commissione UE nella 8° riunione (16 marzo 2022) della "Piattaforma multilaterale sulla protezione e il ripristino delle foreste del mondo, compresa l'EUTR/FLEGT" hanno fornito alcuni chiarimenti sull'importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa e dalla Bielorussia.
Riportiamo di seguito i principali passaggi della suddetta riunione ai quali è stata data evidenza sul sito del MIPAAF:
- per quanto riguarda l'importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa, l'8 marzo è stato emanato un divieto di esportazione al di fuori del territorio della Federazione russa di determinate merci verso un elenco di Paesi, compresi gli Stati membri dell'UE. Il divieto riguarda quattro codici HS, 4401 21, 4401 22, 4403 e 4408 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 compreso. Di conseguenza, i prodotti importati dalla Russia coperti da tale divieto saranno considerati illegali se immessi sul mercato dell'UE;
- per quanto riguarda l'importazione di legname e prodotti derivati da legname soggetti a sanzioni, il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato sanzioni per il legname e i prodotti derivati dal legno provenienti dalla Bielorussia. In quanto tali, le importazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 13 «Articolo 1 sexdecies» del Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio non possono essere immesse sul mercato e sono pertanto de iure illegali;
- per quanto riguarda l'importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa o dalla Bielorussia non coperti da divieti di esportazione né da sanzioni dell'UE, per tutte le situazioni non coperte da divieti o sanzioni di esportazione di legname esistenti, nelle attuali circostanze sembrerebbe estremamente arduo per gli operatori che si approvvigionano di legname/prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, effettuare una valutazione completa del rischio di illegalità del legname raccolto o attenuare efficacemente il rischio non trascurabile di acquisizione di legname raccolto illegalmente.
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