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L’impresa agricola, che svolge in connessione anche l’attività faunistico-venatoria, può assoggettare tale attività alla tassazione forfettaria prevista dall’art. 56-bis del TUIR. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 73/E/2018.
In seguito a numerose richieste di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate si è preoccupata di fornire indicazioni in merito all’inquadramento fiscale, ai fini delle imposte dirette, dell’attività faunistico-venatoria svolta in connessione con l’attività agricola principale, svolta dall’imprenditore agricolo come persona fisica o società semplice.
Nell’ambito dell’attività svolta dalle aziende agri-faunistico-venatorie, l’Agenzia si è occupata di fornire il corretto inquadramento fiscale ai fini IRPEF delle attività di:
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, l’Agenzia ha mosso le sue argomentazioni dall’analisi dell’art. 2135 c.c. che fornisce la definizione di imprenditore agricolo e di attività connesse.
Come noto, le prestazioni di servizi possono essere qualificate come attività connesse quando sono rispettati due requisiti: quello soggettivo, il quale richiede che attività connesse e attività agricola principale siano svolte dal medesimo imprenditore, e quello oggettivo, in base a cui l’imprenditore deve, anche per le attività connesse, utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.
Occorre quindi calare nel caso concreto i richiamati principi di normalità e prevalenza al fine di poter operare un corretto inquadramento fiscale.
Ai fini della normalità, come precisato dalla circolare 44/E/2002, è necessario che l’attività connessa sia svolta utilizzando attrezzature già utilizzate in via continuativa e sistematica nell’ambito dell’attività agricola principale. Anche il requisito della prevalenza deve essere accertato nel senso che le attrezzature e risorse devono essere prevalentemente destinate alla attività agricola tradizionale ed anche questo requisito è facile da raggiungere se l’impresa agricola conduce direttamente i terreni.
Laddove siano rispettati i richiamati principi di normalità e prevalenza, l’attività faunistico-venatoria connessa a quella principale potrà essere tassata in maniera forfettaria in base a quanto previsto dall’art. 56-bis del TUIR.
In forza di tale previsione, sarà possibile applicare all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Inoltre, evidenziamo che, nonostante ciò non sia stato precisato dalla circolare, si ritiene che la stessa impresa agricola può anche applicare, ai fini IVA, la detrazione forfettaria del 50% in base alla previsione dell’art. 34-bis del DPR 633/1972.