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Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cosiddetto Decreto Fiscale, ossia il primo dei provvedimenti di fine anno che andranno a ridisegnare le modalità di spesa pubblica e il comparto fiscale in vista del 2019.
Numerosi ed annunciati sono i principali provvedimenti contenuti all’interno della norma: andiamo a vedere quali sono.
Come già più volte sottolineato negli ultimi tempi, il Decreto Fiscale non contiene alcuna proroga circa la data di entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati: la misura sarà pienamente vigente a partire dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia, si precisa che, per i primi sei mesi di vigenza della nuova disciplina, le sanzioni saranno sospese o ridotte per chi non riuscirà ad adeguare tempestivamente i propri sistemi informatici.
Tra le semplificazioni previste dal decreto, c’è quella relativa all’emissione delle fatture, le quali si potranno emettere entro 10 giorni dall’operazione alla quale si riferiscono. Le fatture emesse dovranno poi essere annotate nel relativo registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.
Tra gli interventi presenti nel DEF vi è anche la modifica dell’art. 1, comma 1 del DPR 100/1998. Sarà prevista la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti relativamente alle operazioni del mese precedente, purché le fatture siano ricevute ed annotate entro il termine della liquidazione, ossia “entro il giorno 15 del mese successivo”.
Tale facoltà, però, sarà ammessa solo per 11 mensilità, in quanto non esercitabile a cavallo d’anno. Pertanto, le fatture relative al periodo 2018 che perverranno entro i primi quindici giorni del 2019, potranno essere registrate e detratte solo nelle liquidazioni del nuovo anno.
Numerose sono le misure relative alla cosiddetta pace fiscale contenute nel provvedimento approvato dal Governo.
Particolarmente interessante potrebbe risultare lo stralcio automatico di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo 2000-2010 per importi residui fino a 1.000 euro.
Inoltre, sarà possibile ottenere una sanatoria per ulteriori debiti tributari. Ciò sarà possibile pagando una sanzione sostitutiva del 20% sui maggiori importi non risultanti nella dichiarazione dei redditi già presentata. Sarà però necessario che:
Ci sarà spazio poi anche per la rottamazione ter. Coloro che hanno presentato la domanda entro il 21 aprile 2017 in base all’art.7 del D.L. 193/2016, ma non sono riusciti ad effettuare i necessari pagamenti e, pertanto, sono stati esclusi dalla riapertura dei termini disposta dall’art. 1 del D.L. 148/2017, potranno accedervi incondizionatamente presentando domanda entro il prossimo 30 aprile.
Invece, i soggetti ammessi alla definizione in base all’art. 1 del D.L. 148/2017 con carichi affidati all’agente della riscossione ante 2017 o con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017, potranno accedere ai benefici della rottamazione-ter solo pagando entro il prossimo 7 dicembre le rate scadute sino al mese di ottobre 2018.
L’accesso alla nuova rottamazione prevede la possibilità di rideterminare il debito col fisco tramite il pagamento del solo debito tributario e i relativi interessi (calcolati con un tasso ridotto pari al 2%) in maniera rateale, in un massimo di cinque anni.
Torna anche la rottamazione delle liti, con la possibilità di chiudere le controversie tributarie tramite il pagamento, in cinque anni, del 20% del non dichiarato caso di vittoria del contribuente in secondo grado (50% in primo grado).
Per quanto riguarda le liti sulle sanzioni, quando non collegate al tributo, si definiscono al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, diversamente 40%. Invece, tali sanzioni sono completamente azzerate quando il pagamento dei relativi tributi sia stato effettuato con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Per finanziare le varie misure fiscali, il decreto fiscale ha cancellato numerose agevolazioni precedentemente previste per gli imprenditori: tra queste, addio all’ACE (aiuto alla crescita economica) e all’IRI, imposta ridotta destinata alle PMI che sarebbe dovuta diventare vigente dal 1° gennaio 2019.
Sempre in materia fiscale, sarà poi estesa l’area di applicabilità del regime forfettario, che dal 2019 sarà destinato non più solo a professionisti, ma anche a autonomi, SNC, SAS e SRL in regime di trasparenza con ricavi inferiori a 65.000 euro. I redditi di tali soggetti saranno tassati con l’aliquota fissa del 15%, a cui andrà aggiunto un ulteriore 5% per i percipienti di redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro.