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In materia di ruralità dei fabbricati si è espressa, con interessante pronuncia, la CTP di Ravenna: con sentenza 247/2018 la commissione ha stabilito che la ruralità dei fabbricati dati in uso ai dipendenti prescinde completamente dalle caratteristiche degli stessi in quanto rileva esclusivamente la strumentalità alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c...
La controversia nasce dalla richiesta di riconoscimento del requisito della ruralità relativamente ad un fabbricato concesso in uso, quale abitazione, ai dipendenti braccianti agricoli.
L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento contestando l’operazione a causa delle caratteristiche di lusso del fabbricato previste dal D.M. 2 agosto 1969.
Secondo l’Ufficio, infatti, a nulla valeva la destinazione agricola dell’unità immobiliare, essendo sufficiente, per negare la ruralità, che lo stesso avesse una superficie di 319 mq idonea a qualificare il fabbricato come immobile “di lusso”.
Oggetto del giudizio era la corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 9 del D.L. 557/1993.
Da un lato, il contribuente richiedeva il riconoscimento della ruralità invocando il comma 3-bis, riservato ai fabbricati strumentali, dall’altro l’Ufficio negava tale possibilità sulla base dei requisiti del comma 3, dedicato ai fabbricati abitativi.
I giudici della CTP, pronunciandosi nel merito, hanno riconosciuto la ruralità dell’immobile valutando il rispetto dei requisiti indicati nell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 ignorando qualsiasi altra caratteristica oggettiva del fabbricato, compresa la superficie dello stesso.
Alla luce di tale decisione è evidente che un fabbricato, anche se corrispondente alle caratteristiche di “lusso” indicate dal decreto del 1969, ma utilizzato quale unità strumentale all’attività agricola, deve essere considerato rurale in quanto rispetta Fi requisiti di cui all’art. 9 comma 3-bis lettera e) del D.L. 557/93.
La circostanza che l’unità immobiliare venga concessa in uso ai dipendenti, e quindi sia strumentale all’attività di cui all’art. 2135 c.c., esclude l’applicabilità dei requisiti richiesti per i fabbricati abitativi.
La pronuncia della CTP di Ravenna conferma quanto già più volte sostenuto dagli esperti di ConsulenzaAgricola.it, rimarcando la sostanziale differenza tra immobile abitativo ed immobile strumentale. Un fabbricato dato in uso ai dipendenti non può che essere considerato strumentale alle attività di cui all’art. 2135 del c.c. e, pertanto, non può considerarsi immobile abitativo e ciò a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile.
Conseguentemente si dovrà applicare la disciplina prevista dal comma 3-bis dell’art. 9 del D.L. 557/93 che non prevede alcuna limitazione in ordine alla dimensione dell’immobile.