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Il 23 aprile scadrà il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel primo trimestre del 2019. Questo tributo, alternativo all’IVA, rappresenta un adempimento che resta dovuto anche con il nuovo obbligo della fatturazione elettronica.
Anche se per l’applicazione dell’imposta rimangono le stesse regole già vigenti, a cambiare sono le modalità di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva già specificato nella circolare 16/E/2015 che per le fatture elettroniche non trova applicazione la disciplina relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Il D.M. 28 dicembre 2018 modificando l’articolo 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014 ha previsto che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L’Agenzia, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture caricate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), renderà noto al contribuente l’importo dovuto.
Sulle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo deve essere indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file XML.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Stando alle segnalazioni dei contribuenti, il servizio di calcolo automatico dell’imposta non sempre misura correttamente gli importi dovuti poiché, per esempio, non è stato correttamente valorizzato il campo “Dati Bollo” nell’e-fattura.
Per ovviare a questo errore e versare correttamente l’imposta di bollo, i contribuenti saranno costretti a procedere manualmente al calcolo dell’imposta, spuntando una per una le fatture di questo primo trimestre del 2019.
Per effettuare un corretto calcolo è necessario memorizzare quali sono i campi di applicazione dell’imposta di bollo. A tal fine ricordiamo che:
Descrizione |
Note |
Imposta di bollo |
Fatture su operazioni esenti |
Operazioni ex art. 10, D.P.R. 633/1972 |
si |
Fatture su operazioni non imponibili |
Salvo le specifiche ipotesi di esenzione |
si |
Fatture su operazioni escluse |
Operazioni ex art. 15, D.P.R. 633/1972 |
si |
Fatture su operazioni escluse |
Operazioni ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, D.P.R. 633/1972 |
si |
Note di accredito/addebito in cui non è indicata l'IVA |
si |
|
Fatture miste (sia con importi assoggettati ad IVA che non assoggettati ad IVA) |
L'imposta di bollo si applica per gli importi non assoggettati purché superiori a 77,47€ |
si |
Fatture emesse da soggetti in regime dei minimi e da forfetari |
Per operazioni per le quali non è applicata l'IVA purché superiori a 77,47€ |
si |
Fatture emesse nei confronti di esportatori abituali |
Operazioni ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 |
si |
Ricevute, quietanze, note, i conti, gli estratti conto, lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari (cfr. C.M. 2/1/84) a condizione che: |
no |
|
· Riguardino importi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva |
||
· Riportino l'Iva, ovvero che sia indicato che sono emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva |
||
Acquisti intra UE emesse da soggetti in regime dei minimi o forfetari che risultano debitori di imposta |
no |
|
Esportazioni di beni |
Operazioni ex art. 8, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 633/1972 |
no |
Operazioni Intra UE |
Ex art. 66, comma 5, D.L. 331/1993 |
no |
Fatture con reverse charge |
Sono soggette a IVA |
no |
Fatture con split payment |
Ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 |
no |
Fattura con IVA assolta all'origine |
Operazioni ex art. 74, D.P.R. 633/1972 |
no |