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Tra le nuove tendenze alimentari, la crescente attenzione all’alimentazione da parte dei consumatori fa sì che il consumo di frutta, che sia fresca o, come spesso accade, anche secca o disidratata, sia sempre più diffuso.
La frutta disidratata rappresenta quindi una nuova frontiera dell’attività agricola, una possibilità che viene osservata dai produttori con sempre maggiore interesse. Infatti, questo tipo di prodotto concilia tre fattori molto importati:
Pertanto, riteniamo utile provare a fare chiarezza circa il corretto inquadramento fiscale di tali prodotti.
Per operare un corretto inquadramento ai fini IVA, è necessario verificare il contenuto della Tabella A, parte prima, allegata dal D.P.R. 633/1972 al fine di comprendere se tali prodotti possano essere ceduti dal produttore agricolo nell’ambito del regime speciale IVA agricolo.
Tra i prodotti contenuti in tale elenco della tabella, al punto 18), troviamo: “frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)”.
Andando poi a consultare le voci doganali citate al punto 18) della tabella è possibile rinvenire che non tutte le tipologie di frutti indicati sono ammessi allo stato secco. In base alla descrizione delle voci ammesse vi sono infatti delle distinzioni a seconda della tipologia di frutti e, precisamente:
0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0803 Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate
0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0805 Agrumi, freschi o secchi
0806 Uve, fresche o secche
0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808 Mele, pere e cotogne, fresche
0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0811 Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0812 Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatte in tale stato per il consumo immediato
È pertanto possibile ritenere che, salvo un intervento del legislatore o dell’Amministrazione, solo determinate tipologie di frutti possano essere ceduti applicando il regime speciale previsto dall’art. 34, comma 1 del D.P.R. 633/1972.
Così ad esempio mentre la vendita di agrumi e agrumi essiccati rientra nell’ambito del regime speciale, la vendita di mele o pere essiccate non potrebbe rientrare in tale regime e, qualora la relativa vendita fosse effettuata al minuto, vi sarebbe l’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale (ric. fiscale, o fattura).
Per poter valutare se la produzione di frutta secca o disidratata può rientrare tra le attività agricole soggette a tassazione catastale ex art. 32 del TUIR, occorre innanzitutto cercare tali prodotti all’interno del decreto di riferimento, il DM 13 febbraio 2015.
Nella tabella dei prodotti agricoli ivi contenuta, si fa riferimento alle attività di “lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi”, richiamando il codice ATECO 10.39.0.
In forza di tale rimando, sono considerate attività connesse a quella agricola principale quelle attività destinate alla “conservazione di frutta, frutta in guscio o ortaggi tramite: surgelamento, essiccazione, immersione in olio o aceto, inscatolamento eccetera”, nonché la “tostatura di frutta in guscio”.
Pertanto, nel rispetto del principio di prevalenza, deve ritenersi che la produzione di frutta secca o disidratata possa essere ricondotta tra le attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR, la cui tassazione può essere determinata su base catastale.
In conclusione, questo tipo di attività potrebbe aiutare un determinato segmento di imprese agricole a migliorare qualitativamente la propria offerta di prodotti consentendo inoltre l’accesso a nuovi mercati.