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La Direzione regionale del Veneto, in un recente interpello, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini delle imposte dirette, di alcuni prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.
Il quesito è stato posto per conto di una azienda che ha iniziato la coltivazione della canapa, provvedendo anche a trasformarla e manipolarla, per poi cedere i prodotti ottenuti.
I processi di trasformazione e manipolazione sono i seguenti:
La Direzione regionale ha ricordato, in via preliminare, che le attività agricole sono tassate su base catastale se rientrano nei limiti di cui all’articolo 32 del TUIR.
Le attività connesse sono parimenti tassate su base catastale a condizione che riguardino determinati beni, tassativamente elencati nell’apposito decreto ministeriale: l’ultimo decreto è stato emanato il 13 febbraio 2015.
Se, invece, le attività connesse riguardano prodotti diversi da quelli elencati nel citato decreto ministeriale, si rende applicabile il regime forfettario previsto dall'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR, in base al quale il reddito è determinato applicando, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni, il coefficiente di redditività pari al 15%.
Premesso quanto sopra, la Direzione regionale osserva che dalle note esplicative relative alla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) si rileva che nella classe 01.16 "Coltivazione di piante tessili", è inclusa la "coltivazione di lino e canapa".
Pertanto, le attività di manipolazione della canapa rientrano, in linea generale, nell'ambito applicativo dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, in quanto si tratta di attività svolte su beni individuati nel richiamato decreto ministeriale.
Tuttavia, occorre verificare se i prodotti ottenuti dalle suddette attività sono il risultato di una trasformazione che non muta la natura del bene o, al contrario, di un procedimento più complesso, dal quale origina un bene di natura diversa, come chiarito dalla risoluzione n. 158 del 5 luglio 2007.
A parere della Direzione regionale, il processo di essiccazione delle inflorescenze, tramite esposizione al sole o mediante essiccatoi, può ricondursi ad un'attività di manipolazione, posto che tale lavorazione non altera la natura del bene, né lo trasforma in un bene diverso.
Ne consegue che i redditi derivanti dalla vendita di inflorescenze essiccate sono da considerare redditi agrari, da determinare su base catastale.
Per quanto riguarda l'olio, si osserva che la tabella allegata al citato decreto del 2015 include, tra le attività produttive di reddito agrario, la "produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2)''.
Dalle note esplicative contenute nella citata tabella ATECO 2007, si rileva che la categoria 10.41.2 - "Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria" - fornisce, tra l'altro, un'elencazione non esaustiva di oli vegetali derivanti da semi oleosi di varie piante, tra le quali, però, non figura la canapa.
Per una corretta soluzione del quesito, si è reso necessario verificare se il seme di canapa possa essere, comunque, considerato "seme oleoso".
L’Agenzia delle Dogane, interpellata per competenza, ha fornito il parere tecnico in base al quale l'olio di canapa è descritto nel modo seguente: "II prodotto si presenta come un liquido untuoso di colore giallo-verde, con odore di olio vegetale" e "la composizione in acidi grassi (OC-FAME) è compatibile con quanto riportato in letteratura per l'olio di semi di canapa”.
Pertanto, i semi di canapa sono da considerare semi oleosi, con la conseguenza che la produzione di olio derivante da semi di canapa rientra tra le attività elencate nel più volte citato decreto ministeriale del 2015 ed il reddito è da considerare reddito agrario da tassare su base catastale.
A diversa conclusione perviene la Direzione per quanto concerne la produzione di panelli e di farina, in quanto, anche se derivano dalla trasformazione della canapa, tuttavia tali beni non figurano tra quelli elencati nel decreto ministeriale.
Ne consegue che il reddito deve essere determinato in misura forfettaria, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR, applicando la percentuale del 15%.
Per quanto concerne le aliquote IVA applicabili ai sopra elencati prodotti, in un precedente interpello l’Agenzia delle entrate si è pronunciata fornendo i seguenti chiarimenti: