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Come avevamo evidenziato sin dalla sua uscita, il dettato della norma già sembrava lasciare pochi dubbi, ma ora l’Agenzia, con la risposta ad interpello n. 330/2019, ha definitivamente chiuso la questione: le imprese agricole non possono godere della proroga dei versamenti prevista dalla legge di conversione del Decreto Crescita.
L’interpello sottoposto all’Agenzia riguardava un imprenditore agricolo individuale, il quale svolgeva un’attività per cui era applicabile il modello ISA AA01S e che determinava il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR.
Tale soggetto, sulla base delle previsioni dell’art. 12-quinquies del D.L. n. 34/2019, si chiedeva se avesse diritto ad accedere alla proroga al prossimo 30 settembre dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre, presentate ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Con la risposta ad interpello n. 330/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imprenditore agricolo istante non ha alcun diritto ad accedere alla richiamata proroga introdotta dalla legge di conversione del Decreto Crescita.
L’elemento decisivo evidenziato dall’Amministrazione finanziaria è contenuto nella lettera dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, il quale prevede che gli ISA sono istituiti per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Pertanto, tali indici possono essere utilizzati solo da quei soggetti che dichiarano redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR o, alternativamente, redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni secondo la disciplina di cui all’art. 53.
Nel caso in esame, invece, l’agricoltore, svolgendo esclusivamente attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR e determinando il reddito su base catastale, non può essere ricompreso tra i contribuenti soggetti ad ISA e, conseguentemente, non può rientrare tra coloro che possono usufruire della proroga dei versamenti al 30 settembre.
In base a quanto previsto dalla disciplina, non tutte le imprese agricole sono escluse dalla richiamata proroga dei versamenti.
Infatti, ad essere esclusi dagli ISA sono gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono le attività previste dal già citato articolo 32 del TUIR.
Al contrario, le società di persone e di capitali che sono soggette agli ISA potranno usufruire della proroga dei termini per i versamenti. Tali soggetti, infatti, producono redditi che comunque sono qualificabili come redditi d’impresa ex art. 55. E ciò vale anche nel caso in cui tali società abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 1093 della L. 296/2006.
Pertanto, non tutte le aziende agricole sono escluse dalla proroga in commento introdotta dalla legge di conversione del Decreto Crescita.