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Lo scorso 2 agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 17/E 2019 in cui fornisce i primi chiarimenti sul nuovo strumento di compliance che ha reso necessaria la proroga dei termini dei versamenti delle dichiarazioni fiscali per tutti i soggetti tenuti in qualche maniera coinvolti dall’adempimento.
Si tratta di un documento, più volte sollecitato dagli addetti ai lavori, che illustra in modo organico i modelli ISA che i contribuenti o i professionisti da loro incaricati dovranno compilare in sostituzione degli studi di settore con riferimento all’anno 2018.
Dalla circolare emerge che, a differenza degli studi di settore, gli ISA non determineranno degli accertamenti basati sugli scostamenti evidenziati dallo strumento. Gli indici di affidabilità che emergeranno dalla compilazione degli ISA avranno l’unico scopo di fornire all’Agenzia uno strumento per valutare le posizioni dei singoli contribuenti, permettendo di concentrare le proprie attenzioni nei confronti di quei soggetti che saranno ritenuti più a rischio.
Il contribuente potrebbe rilevare la non correttezza di alcune delle anomalie riscontrate dallo strumento riconducibili a disallineamenti tra dati ed informazioni presenti nei modelli dichiarativi, oppure dal confronto con banche dati esterne. Al tempo stesso potrebbero emergere delle segnalazioni per posizioni non coerenti sotto il profilo contabile e gestionale al proprio settore di appartenenza.
Per gran parte delle anomalie rilevate, se ritenute non corrette, si potrà procedere alla modifica e in tale circostanza l’ISA sarà ricalcolato.
In tal caso però il contribuente potrà essere chiamato a rispondere delle modifiche apportate alle variabili modificate.
Alcuni dati forniti dall’Agenzia invece non sono modificabili, pertanto, qualora il contribuente ne rilevi un’ingiustificata penalizzazione della propria posizione potrà evidenziare le proprie ragioni nelle annotazioni.
Una particolare attenzione dovrà essere prestata dai compilatori al risultato ottenuto dagli ISA comparato con gli studi di settore redatti fino allo scorso anno. Qualora, a parità di condizioni reddituali-organizzative, si ravvisasse una inspiegabile penalizzazione della valutazione di affidabilità, tale anomalia andrà opportunamente segnalata nelle annotazioni.
L’Agenzia, infatti, ha sempre confermato che le annotazioni riportate sui modelli saranno utilizzate sia per valutare dei correttivi allo strumento che per le valutazioni che i verificatori dovranno effettuare circa eventuali richieste di informazioni e chiarimenti.
Il contribuente potrà valutare di migliorare il proprio punteggio di affidabilità dichiarando ulteriori componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili.
Con riferimento all’adeguamento del volume d’affari dichiarato, l’Agenzia ricorda che occorre tener conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ed all’applicazioni di eventuali regimi speciali. Il contribuente dovrà applicare l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni strumentali, e il volume d’affari dichiarato.
È però concesso al contribuente di applicare l’aliquota IVA propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA. In tal caso l’Agenzia suggerisce di motivare tale scelta nel campo annotazioni dato che in caso di verifica il contribuente dovrà giustificare tale scelta.
La dichiarazione di tali ulteriori componenti positive non determina l’applicazione di sanzioni e interessi a condizioni che il versamento delle relative imposte avvenga nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi o applicando la rateizzazione prevista per il loro versamento.
Per quanto riguarda il versamento della maggiore IVA il codice tributo da utilizzare è il “6494 – ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale - integrazione IVA”.