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Un contribuente in regime forfettario, che teoricamente non può beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione, ha la possibilità di ricevere uno sconto diretto in fattura.
L'Agenzia delle Entrate, nella recente risposta n. 309/2019, ha ribadito che se il credito d'imposta può essere ceduto da tutti i soggetti "teoricamente" beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta, allora anche i contribuenti forfettari possono beneficiare di tale possibilità.
Si ricorda che il regime forfettario permette ai titolari di partita IVA di applicare una ritenuta a titolo di imposta, che va a sostituire l’imposta IRPEF e le relative addizionali.
Considerando che il contribuente versa solo l’imposta sostitutiva, rimanendo escluso da IRAP, IRPEF e IVA, il regime forfettario non prevede la possibilità di far valere anche le deduzioni/detrazioni degli oneri previste ai fini IRPEF, comprese, quindi, le detrazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione.
Attualmente, i contribuenti in regime forfettario che stanno beneficiando del bonus fiscale per le ristrutturazioni, possono detrarre tale spesa solo entro l’anno d’imposta precedente a quello di apertura della partita IVA.
Il bonus, quindi, si sospende e le rate residue possono essere portate in detrazione negli anni successivi, nell’ipotesi in cui subentrino altri redditi soggetti a IRPEF o nel caso in cui il contribuente decida eventualmente di uscire dal regime forfettario.
Con l'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), è stata introdotta la possibilità per i soggetti aventi diritto alle detrazioni per efficientamento energetico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Quest'ultimo, a fronte dello sconto accordato, si vedrà riconoscere un credito d'imposta di pari ammontare da poter utilizzare in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo.
Secondo quanto disposto nel documento di prassi emesso dall’Agenzia, quindi, il fornitore/cedente dovrà emettere una fattura indicando come base imponibile l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore.
Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, secondo cui, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) “persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d'impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”
Infine, l’Agenzia evidenzia che l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.