Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La rimodulazione degli incentivi volti alla crescita ed alla modernizzazione delle imprese rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la recente Manovra di Bilancio.
La riconversione degli incentivi relativi ai nuovi investimenti in crediti d’imposta, in particolare super e iperammortamento, ha aperto l’accesso a tali agevolazioni anche a tutte le imprese agricole ma, la revisione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S) nega il beneficio alla maggior parte delle imprese del settore primario, che oggi producono esclusivamente redditi di natura fondiaria.
Infatti, la disposizione relativa al credito R&S riportata al comma 199, art. 1 della L. 160/2019, indica che “possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa […]”.
La definizione dei soggetti ammessi è del tutto in linea con quella prevista per gli altri crediti d’imposta relativi agli investimenti, se non fosse per quell’ultima precisazione “d’impresa” che ne esclude pertanto l’accesso a quelle imprese agricole che determinano il proprio reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR: imprese individuali e società semplici.
Ne consegue che, per le imprese del settore primario, l’accesso al credito d’imposta R&S è ammesso per le altre società di persone diverse dalla società semplici (Snc, Sas) e per tutte le società di capitali.
Anche le società agricole che, avendone i requisiti, hanno optato per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32, possono beneficiare del credito R&S in quanto la natura del reddito da esse prodotto non muta e permane nell’ambito del reddito d’impresa (Snc, Sas, Srl e Cooperative).
Le imprese agricole operanti in forma individuale o di società semplice rientrano in gioco solo qualora svolgano le seguenti attività:
Il comma 200 della Legge di Bilancio 2020 indica che sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) [1] del punto 15, paragrafo 1.3, della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge (entro il 29 febbraio), sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
Nei commi 200, 201 e 202 sono indicate, per le diverse tipologie di attività, le modalità di calcolo della base di calcolo in relazione alle diverse voci di spesa ammesse.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere depurata da altre sovvenzioni o dai contributi, a qualunque titolo ricevuti, sulle stesse spese ammissibili. Definita la base di calcolo il credito d’imposta si dovrà calcolare:
Rientrano tra le spese ammesse, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le suddette misure, anche le spese sostenute dalle imprese per il personale, i tecnici ed i ricercatori, titolari di rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo impiegati direttamente nella operazione di ricerca e sviluppo e siano svolte internamente all’impresa.
[1] 2014/C 198/01 Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
1.3. Definizioni