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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23/2020, ormai noto come “Decreto Liquidità”. Nella versione definitiva scompare (in parte) il riferimento ai ricavi per la determinazione dei soggetti che potranno beneficiare della sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020.
Ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020 è possibile operare la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’autoliquidazione:
Inoltre, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria.
La sospensione è subordinata al fatto che il contribuente abbia domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia ed abbia effettivamente subito un calo della propria attività. In particolare, sono state differenziate le soglie per beneficiare della sospensione dei versamenti:
Tali soggetti, per poter beneficiare della sospensione dei versamenti di aprile, dovranno constatare la diminuzione del fatturato avvenuta nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La stessa procedura dovrà essere operata per la sospensione dei versamenti di maggio, avendo cura di verificare i requisiti con riferimento al mese di aprile dell’anno corrente rispetto al 2019.
Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi relativi al 2019, per beneficiare della sospensione dei versamenti, occorrerà fare riferimento allo scostamento del 33% del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle stesse mensilità dell’anno 2019.
Ciò imporrà alle imprese con liquidazione trimestrale dell’IVA di tenere aggiornata la loro contabilità anche per il mese di aprile 2020, al fine di poter prontamente confrontare l’incidenza del calo di fatturato già per il prossimo 18 maggio.
Dovranno pertanto porre particolare attenzione i soggetti che, nel primo semestre 2020, non disponendo del registratore telematico per l’invio dei corrispettivi, effettuano periodicamente l’invio dei corrispettivi tramite le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure i soggetti non obbligati all’emissione delle fatture elettroniche. Questi contribuenti dovranno infatti prontamente consegnare a chi si occupa della tenuta della contabilità i documenti necessari per le relative registrazioni.
Per i soggetti che hanno avviato un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 marzo 2019, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i termini:
Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale d’interesse generale e non in regime d’impresa, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i versamenti di ritenute, contributi e premi di assicurazione.
I versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi.
Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di giugno.