È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il “Decreto Rilancio”, in vigore dallo stesso giorno, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si riepilogano di seguito le principali misure fiscali adottate.
IRAP (art. 24)
Per le imprese e i lavoratori autonomi con volume di ricavi/compensi inferiori a 250 milioni di euro nel 2019, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo all’anno 2019 (che avrebbe dovuto essere versato il prossimo 30 giugno); resta, invece, dovuto l’acconto per il medesimo periodo di imposta (dovuto in due rate, una scaduta il 30/06/2019 e una in data 30/11/2019). Per gli stessi soggetti, non è dovuto nemmeno l’acconto IRAP per l’anno 2020 (in scadenza il prossimo 30 giugno); l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico o, se inferiore, con il metodo previsionale. Dall’agevolazione restano escluse banche, assicurazioni e intermediari finanziari.
Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28)
Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento della loro attività.
Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1 (si veda la nostra Circolare 13/2020).
Lo stesso credito spetta, in misura pari al 30%, per i contratti di affitto di azienda o di contratti di servizi e prestazioni complesse, comprensivi almeno di un immobile a uso non abitativo e destinato allo svolgimento dell’attività. Nella stessa misura si applica alle attività professionali.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito di imposta (sia quello relativo ai canoni di locazione che quello relativo all’affitto di azienda) si applica indipendentemente dal volume di ricavi. Per le strutture turistiche ricettive che hanno attività stagionale, il credito spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Proroga termine di consegna ai fini del superammortamento (art. 50)
I contribuenti che entro il 31/12/2019 hanno effettuato la "prenotazione" di beni strumentali per poter beneficiare del superammortamento, mediante l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il pagamento dell'acconto minimo del 20%, hanno tempo fino al 31/12/2020 per poter effettuare l’investimento in luogo del 30/06/2020 previsto originariamente dal D.L. 34/2019.
Super detrazione lavori edili (art. 119)
Per le spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 da persone fisiche, condomìni e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, viene introdotto un super bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Le condizioni per accedere al bonus sono tre:
- l’intervento realizzato deve consistere in uno dei seguenti tre a) isolamento termico dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente; b) interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri impianti centralizzati, con efficienza almeno pari alla classe A; c) interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti invernali esistenti con altri impianti;
- gli interventi devono rispettare i requisiti minimi tecnici previsti dai provvedimenti emanati in materia dal MISE;
- l’intervento deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetiche più elevata. La detrazione, in misura pari al 110%, spetta anche:
- per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1);
- per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del citato D.L. 16/2013;
- per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati se sono verificate due condizioni: a) gli interventi siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) del precedente elenco, oppure ad un intervento di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del citato D.L. 16/2013; b) l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta al GSE;
- per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) del precedente elenco.
La detrazione del 110% spetta per gli interventi fatti nei condomini o nelle abitazioni che rappresentino l’abitazione principale delle persone fisiche (con eccezione IACP e Coop edilizie). La detrazione è recuperata in cinque anni.
Sconto sul corrispettivo e cessione del credito (art. 121)
Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti cui spetta una detrazione fiscale per alcuni specifici lavori effettuati, possono scegliere, alternativamente, di trasformare la detrazione stessa:
- in uno sconto sul corrispettivo fino ad un importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore il quale, a sua volta, può recuperarlo sotto forma di credito di imposta, oppure cederlo ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari;
- in un credito di imposta con facoltà di cederlo ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari.
A tal fine, occorre:
- visto di conformità di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni che attesti la regolarità delle fatture e dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- asseverazione di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti tecnici.
Gli interventi per cui spetta tale possibilità sono:
- interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la tinteggiatura e la pulitura (bonus facciata);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di verifica per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata fruita la detrazione. La quota non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi né essere chiesta a rimborso.
Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
Agli esercenti attività di impresa, arte e professione è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 80.000 euro, per adeguare gli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza COVID (ad esempio, rifacimento spogliatoi, mense, acquisto di strumenti per il rilevamento della temperatura, ecc.). Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazione per le medesime spese, nel limite di costi sostenuti. Si utilizza, in compensazione, a decorrere dall’anno 2021.
Cessione dei crediti di imposta per emergenza COVID-19 (art. 122)
I beneficiari dei crediti previsti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono essere ceduti ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, in luogo dell’utilizzo diretto.
Il cessionario del credito lo utilizza con le stesse regole con cui lo avrebbe utilizzato il cedente se non lo avesse ceduto, vale a dire in compensazione.
I crediti che è possibile cedere sono i seguenti:
- credito di imposta botteghe e negozi di categoria C/1;
- credito di imposta per immobili adibiti ad uso non abitativo;
- credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro;
- credito di imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Riduzione aliquota IVA per la cessione di beni necessari al contenimento dell’emergenza da COVID-19 (art. 124)
Fino al 31/12/2020, la cessione di mascherine, guanti, disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale è esente da IVA e consente comunque la detrazione dell’imposta. La norma prevede, inoltre, l’inserimento di questi beni nella tabella A, parte II-bis allegata al Decreto IVA che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA in misura pari al 5% (che, quindi, verrà applicata concretamente dal 2021, quando cessa il regime transitorio di esenzione).
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)
Agli esercenti attività di impresa, arte e professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel limite massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispostivi di sicurezza individuali (mascherine, guanti, disinfettanti) e di dispositivi di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi). Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa (quindi modello Redditi 2021) oppure in compensazione. Non è tassato. Verrà emanato un provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Proroga recupero versamenti sospesi (artt. 126 e 127)
Sono prorogati i termini per procedere al recupero dei versamenti sospesi per effetto dei provvedimenti in materia di COVID. In particolare:
- i versamenti del 16 marzo relativi all’IVA, ritenute e contributi possono essere effettuati entro il 16/09/2020 (e non più entro il 31/05/2020) in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili (a partire dal 16/09/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi;
- i versamenti del 16 aprile e del 16 maggio scorso relativi ad IVA, ritenute, contributi, (si veda, a tal proposito, la nostra Circolare 130/2020), possono essere effettuati entro il 16/09/2020 (e non più entro il 30/06/2020) in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili (a partire dal 16/09/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi;
- i versamenti delle federazioni sportive e delle associazioni sportive, in scadenza nel periodo compreso tra il 02/03/2020 e il 30/06/2020 (si veda, a tal proposito, la nostra Circolare 131/2020), possono essere effettuati entro il 16/09/2020 (e non più entro il 30/06/2020) in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili (a partire dal 16/09/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. (Si precisa che, il D.L. 18/2020 aveva inizialmente previsto la sospensione per il periodo 02/03/2020 mentre il D.L. Rilancio ha esteso tale periodo fino al 30/06/2020).
- i titolari di Partita IVA che nel 2019 avevano compensi non superiori a 400.000 euro e che si avvalgono della facoltà di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020, devono provvedere a versare le ritenute non operate entro il 16/09/2020 (e non più entro il 30/06/2020), in un’unica soluzione o in massimo di quattro rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi (a partire dal 16/09/2020).
Differimento plastic tax e sugar tax (art. 133)
L’entrata in vigore della “plastic tax”, che incide sulla immissione in consumo di prodotti di plastica monouso, è rimandata all’01/01/2021. Stesso termine è previsto per l’entrata in vigore della “sugar tax”, che incide invece sulla produzione di bevande edulcorate.
Modifiche alla disciplina dell’IVAFE (art. 134)
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, relativamente a conti correnti e libretti di risparmio è pari ad euro 100,00 (in luogo degli attuali euro 34,20), con un limite massimo di 14.000 euro.
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto di terreni e partecipazioni (art. 137)
La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, che usualmente viene effettuata con riferimento al primo gennaio di ogni anno e con versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno (artt. 5 e 7 L. 448/2001 e successive modificazioni), può essere effettuata anche con riferimento alla data dell’01/07/2020 e con il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30/09/2020, in un’unica soluzione o in tre rate annuali (con applicazione degli interessi in misura del 3% annuo). La perizia che attesta il valore della partecipazione o dei terreni deve essere asseverata entro il 30/09/2020.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 140)
I contribuenti per i quali l’obbligo di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi è entrato in vigore l’01/01/2020 (volume d’affari inferiore a 400.000 euro) e che ancora non si sono dotati di un registratore telematico, fino all’01/01/2021 non incorrono in sanzioni se trasmettono i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di riferimento.
Lotteria degli scontrini (art. 141)
L’entrata in vigore è differita all’01/01/2021 (in luogo dell’01/07/2020).
Somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali (art. 144)
I versamenti dovuti a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 18/05/2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020. Entro la medesima data possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, i medesimi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19/05/2020 e il 31/05/2020.
Compensazioni (artt. 145 - 147 - 153)
Sono previste tre novità:
- per il 2020, in sede di rimborsi, non si applica la procedura di preventiva compensazione tra crediti e debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 28-ter del D.P.R. 602/1973;
- per il 2020, il limite di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti, generalmente fissato a 700.000 euro, è innalzato a 1 milione di euro;
- nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/08/2020, sono sospese le verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, per cui il contribuente che esegue una prestazione nei confronti di una P.A. può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. stessa, anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
Modifiche alla disciplina ISA (art. 148)
Per i periodi di imposta 2020 e 2021 verrà modificata la normativa ISA, al fine di tenere conto della situazione di emergenza; in particolare, si prevede l’introduzione di nuove cause di esclusione.
Sospensione dei versamenti a seguito di controlli (art. 149)
Sono prorogati al 16/09/2020, con pagamento in unica soluzione o in quattro rate di pari importo:
- i termini di versamento, in scadenza nel periodo 9/03/2020 - 31/05/2020, relativi a:
- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione;
- atti di recupero;
- avviso di liquidazione per carente o omesso versamento dell’imposta di registro;
- le somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 31/05/2020, relative agli atti di cui al punto precedente, nonché a quelli relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 119/2018 (definizioni liti pendenti, definizione PVC, definizione avvisi di accertamento).
Proroga sospensione attività dell’Agenzia riscossione (art. 154)
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo 08/03/2020 - 31/08/2020 (prima la sospensione era ferma al 31/05/2020) dei versamenti derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- avvisi di accertamenti INPS;
- avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali;
- avviso di accertamento relativi ai tributi locali.
Inoltre, per i piani di dilazione in essere all’08/03/2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi fino al 31/08/2020, la decadenza si ha nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (a regime, le rate non pagate che comportano la decadenza sono cinque).
Il mancato o insufficiente pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, relativamente alla definizione dei carichi affidati alla riscossione (“rottamazione ter”) e al “saldo e stralcio”, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale versamento delle rate entro il 10/12/2020.
Proroga termini di accertamento (art. 157)
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di rettifica e liquidazione che scadono nel periodo 08/03/2020 - 31/12/2020 sono emessi entro il 31/12/2020 e notificati nel periodo compreso tra l’01/01/2021 e il 31/12/2021, salvo casi urgenti.
Iscrizione al catasto dei fabbricati rurali (art. 160)
Il termine per impugnare e contestare le sanzioni derivanti dall’iscrizione d’ufficio dei fabbricati rurali, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici, al catasto dei fabbricati è prorogato al 31 dicembre 2021 (copre sisma 24/08/2016, 26 e 30/10/2016, 18/01/2017).
Esenzione IMU settore turistico (art. 177)
Non è dovuta la prima rata IMU 2020:
- per gli stabilimenti balneari e per gli stabilimenti termali;
- per gli immobili in categoria catastale D/2 (alberghi), gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli, i rifugi di montagna, le colonie, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e appartamenti per vacanze, i bed&breakfast, i residence e i campeggi a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori dell’attività.
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